Avezzano. Il Tribunale dell’Aquila, in funzione di Giudice d’Appello, sulla stregua della oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha rigettato, con sentenza numero 466/2023, l’appello promosso dalla Regione Abruzzo avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Avezzano. Con tale decisione, è stato ribadito, gli unanimi e consolidati principi della Suprema Corte di Cassazione, secondo i quali l’obbligo di risarcire i danni causati dall’investimento di animali selvatici, è da ricondurre, sulla base dell’articolo 2052 del codice civile, sempre in capo alla Regione, in quanto Ente responsabile della fauna selvatica e della loro gestione.
“Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti”. Ferma la circostanza che in base all’art. 2052 c.c. spetta al danneggiato, che alleghi, appunto, di aver subito un danno da un animale selvatico, l’onere di dimostrare, oltre al danno, anche la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito e l’appartenenza dell’animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato. Spetta, inoltre, all’automobilista, l’onere di dimostrare la buona condotta alla guida dell’auto. Dunque, a risarcire il danno sono le Regioni, indipendentemente da chi è il gestore della strada in oggetto. Nel caso trattato, l’automobilista marsicano l’ha avuta vinta dopo una lunga trafila giudiziaria (l’incidente risale al 1.7.2018) per un danno subito alla propria autovettura a seguito dell’impatto con un capriolo.
Già il Giudice di Pace di Avezzano aveva riconosciuto la responsabilità della Regione Abruzzo osservando che in quel tratto di strada non erano state adottate misure preventive (segnaletica, recinzioni, barriere ecc.) nonostante il noto attraversamento di animali selvatici. Decisione che poi ha trovato conferma anche nel Giudice aquilano. L’Automobilista in questione è stato rappresentato e difeso in entrambi i gradi di giudizio dall’avvocato Roberto Di Salvatore del Foro di Avezzano.