L’Aquila. “Fermo restando che la Suprema Corte con sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 ha affermato e definitivamente chiarito che al lavoratore, il quale non può usufruire del servizio di mensa aziendale per ragioni di servizio, è dovuto il buono pasto sostitutivo, in caso di orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore, con la presente la scrivente O.S. intende farsi portavoce delle numerose segnalazioni pervenute da parte del personale addetto a turni continuativi di lavoro (intendendosi tali, in conformità alla vigente Contrattazione collettiva, i servizi articolati su due o tre turni giornalieri) in ordine alla modalità di attribuzione dei buoni pasto, con particolare riguardo alla disposizione di cui alla nota di codesta Direzione Prot. n. 152322/23 del 7 novembre 2023 lettera c), che testualmente recita: ‘c) riconoscimento ed attribuzione dei buoni pasto per i periodi 01/6/2022 – 31/05/2023 e 01/06/2023 a seguire, esclusivamente per il personale turnista che ha prodotto e produrrà a fine turno ulteriori 30 (trenta) minuti a titolo di pausa, al netto del recupero orario e della corresponsione economica già avvenuta ad altro e diverso titolo nel mese’.”
È quanto si legge in una nota del Segretario Provinciale Nursind (Sindacato delle Professioni Infermieristiche) dell’Aquila, Samantha Boccia, indirizzata al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo Aziendale, al Direttore Sanitario Aziendale, al Direttore facente funzioni UOC Personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
“A parte l’inciso ‘al netto del recupero orario e della corresponsione economica già avvenuta ad altro e diverso titolo nel mese’ che per la nostra modesta intelligenza ‘non artificiale’ appare oscuro, sibillino ed incomprensibile, se non abbiamo mal compreso codesta Direzione non solo preclude, per ovvie ragioni organizzative e di continuità assistenziale, di fruire, prima della fine del turno, della pausa di ristoro psico-fisico (in cui è compresa anche l’alimentazione) della durata minima ex lege di 10 minuti e massima (a discrezione dell’amministrazione) di 30 minuti (nel qual caso il periodo di interruzione del lavoro va sì recuperato, ma sempre e solo se l’interruzione ha avuto luogo a decurtazione dell’orario di lavoro), ma pretenderebbe finanche che il lavoratore turnista (ad esempio su turno di 7 o 8 ore continuative), pur avendo completato l’orario di lavoro da turno, per fruire del buono mensa dovrebbe lavorare un’ulteriore mezz’ora (nell’esempio fatto 7 ore e 30 minuti o 8 ore e 30 minuti): non si comprende come si sia potuto abortire una così aberrante disposizione!”
“Oltre ai doverosi chiarimenti chiediamo anche che tale disposizione, palesemente illecita, venga immediatamente rimossa. In attesa di solerte riscontro, nel renderci disponibili ad un eventuale incontro che le SS.LL. vorranno convocare sull’esposta tematica, si porgono cordiali saluti”, conclude Boccia.