Avezzano. Il Tar dell’Aquila condanna l’Ufficio Scolastico dell’Abruzzo a risarcire il danno di 5.000 € causato a uno studente avezzanese affetto da ipoacusia bilaterale profonda, frequentante la Scuola Media “Collodi-Marini”, per aver subito il pregiudizio della drastica diminuzione delle ore assegnate al docente di sostegno (ridotte da 22 a 9 nel passaggio dalla scuola Primaria alle Media), nonostante le convergenti indicazioni delle Certificazioni ASL e scolastiche (Diagnosi Funzionale e Piano Educativo Individualizzato). Per ben 4 mesi lo studente – che nel novembre 2012 vedeva sospesa anche l’assistenza domiciliare alla comunicazione e all’autonomia da parte dell’ENS Ente Nazionale Sordi, per carenza di fondi della Provincia – ha fruito della presenza di una docente di sostegno a mezzo servizio, in quanto la stessa doveva operare anche in un’altra classe, con un coetaneo affetto dalla stessa patologia e che subiva la stessa decurtazione oraria. La sentenza, pubblicata pochi giorni fa, conclude dunque una vicenda giudiziale ed umana molto articolata e dolorosa. I Signori Morgante Alessandro e Buffone Emanuela, genitori del ragazzo affetto dalla grave disabilità, dopo aver rappresentato invano le loro lagnanze alla Scuola per la riduzione delle ore, invocando persino l’intervento del difensore civico regionale, si erano rivolti all’avv. Salvatore Braghini, responsabile dell’ufficio legale della UIL scuola territoriale. Soltanto all’esito del ricorso, presentato in collaborazione con l’avv. Renzo Lancia del foro di Avezzano, l’USR abruzzese ha inviato, agli inizi del gennaio 2013, un docente di sostegno aggiuntivo per altre 9 ore, poiché ancora non munito del titolo di specializzazione. Ma la misura appariva inadeguata ai genitori del ragazzo, in quanto tardiva e tale da violare “il principio di unicità dell’insegnamento di sostegno” (uno studente, un docente di sostegno), tanto che il Tar, nell’ordinanza cautelare adottata il 14 marzo 2013, annullato l’atto che disponeva il minor numero di ore di sostegno per l’anno scolastico 2012-13, stabiliva “che l’amministrazione riesamini nella sua interezza la problematica che riguarda il figlio dei ricorrenti adottando i consequenziali provvedimenti”. La Scuola in realtà non si adeguava all’ordinanza e i genitori del disabile continuavano l’iter giudiziale richiedendo il risarcimento dei danni sofferti dal proprio figlio, proprio mentre un’altra tegola cadeva sulle loro teste. Infatti, nella visita di revisione davanti alla Commissione medica della ASL – pur in presenza di una menomazione senza margini di miglioramento – al minore viene tolta “la gravità” dell’handicap, facendo venire meno il pur esiguo sussidio spettante per legge. I genitori stanno lottando tuttora per affermare i diritti del proprio figlio anche su questo fronte. Ma intanto il Tar dà loro un sospiro di sollievo; accogliendo pienamente la tesi dei legali e della UIL scuola, riconosce infatti che l’attività di sostegno è “diretta ad assicurare all’alunno disabile adeguate possibilità relazionali nell’ambiente scolastico in cui è inserito, cosicché una carenza di sostegno implica immediate conseguenze negative sul bene giuridico che la misura è finalizzata a tutelare”. Alla luce di ciò – secondo i Giudici – si deve “ritenere l’evidenza dell’impoverimento della vita di relazione scolastica dell’alunno allorché viene a mancare lo strumento preordinato a garantirne la pienezza”. Per tale motivo il MIUR viene oggi condannato a risarcire il danno, “equitativamente liquidato in Euro 5.000, di cui Euro 4.000 per la parte di anno scolastico con copertura oraria ridotta (circa quattro mesi) ed Euro 1.000 per la restante frazione”. Secondo il Segretario regionale UIL scuola E. Taglieri, “la vicenda dimostra che la politica dei tagli nel settore scolastico non deve mai spingersi fino a comprimere o soltanto scalfire i diritti fondamentali della persona, specie se è in gioco l’integrazione di un alunno svantaggiato”.