Cerchio. Il progressivo aumento del numero di contagiati da Covid-19 spinge anche il Comune di Cerchio a prendere misure più restrittive per limitare l’emergenza. Il sindaco, Gianfranco Tedeschi, ha firmato una nuova ordinanza sindacale, la n.7 del 20 marzo, con effetto immediato, che vieta tutte le attività sportive e motorie all’aperto.
“È possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione”, si legge nell’ordinanza, “per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di massimo 400 metri. In tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali.
A eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, fino al 3 aprile 2020, lo svolgimento delle attività commerciali previste all’allegato 1, del Dpcm 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le 7 e le 21. I titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 4, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi Dpi.
La cittadinanza è tenuta prioritariamente a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel proprio territorio. In caso di ulteriore necessità può spostarsi nelle attività Commerciali abilitati alla vendita alimentare, ricadenti nei territori dei Comuni limitrofi e/o in ogni caso nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o presenti, lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora.
La cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione. Le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25 a 500 euro, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti”.