Avezzano. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avezzano Antonio Stanislao Fiduccia ha respinto il ricorso presentato dal sindacato Fim Cisl Abruzzo Molise, in persona del Segretario Territoriale Antonello Tangredi, per condotta antisindacale ex art. 28 Statuto dei Lavoratori nei confronti della società Soluzioni Logistiche e del suo rappresentante noto imprenditore di Celano Giuseppe Ruscitti, disponendo la condanna alle spese legali a carico del sindacato ricorrente.
I fatti risalgono alla scorsa estate quando dopo decenni di attività aziendale improntata ad esclusiva tutela e rispetto delle centinaia di lavoratori assunti da Ruscitti, quest’ultimo e la società da lui rappresentata, venivano citati per la prima volta in giudizio per condotta antisindacale da parte del sindacato Fim Cisl Abruzzo Molise.
Il sindacato Fim Cisl lamentava una condotta antisindacale datoriale riconducibile al fatto che nel momento in cui nell’agosto 2021 la Soluzioni Logistiche terminava l’appalto di servizi con la committente Hydro Building Systems Italy S.p.a. presso il loro stabilimento di Aielli, il legale rappresentante della Soluzioni Logistiche Ruscitti, a loro dire si sarebbe impegnato, pur non avendone i poteri, a far riassumere tutti i 34 lavoratori della Soluzioni Logistiche nella nuova società terza aggiudicataria del nuovo appalto di servizi a far data dall’agosto 2021.
Di fatto 32 dei 34 dipendenti della Soluzioni Logistiche firmavano nell’agosto 2021 32 accordi sindacali conciliativi con la committente Hydro volti a regolamentare i pregressi rapporti economici inerenti l’appalto concluso (accordo che veniva sottoscritto dai lavoratori, dalla Hydro, dalla Soluzioni Logistiche, dal rappresentante sindacale Uilm, Michele Paliani nonché dallo stesso rappresentante della Fim Cisl Abruzzo Molise Tangredi); solo i due lavoratori restanti, rappresentanti sindacali della Fim Cisl Abruzzo Molise nominati solo qualche mese prima dei fatti, proprio su espressa richiesta di Tangredi di al tavolo delle trattative non firmavano lo stesso accordo sottoscritto dagli altri 32 lavoratori riferendo per loro preferenza di voler sottoscrivere un diverso accordo con la Hydro con la quale lamentavano una pendenza.
I 32 lavoratori sottoscrittori dell’accordo venivano successivamente riassorbiti dalla società vincitrice del nuovo appalto mentre il rappresentante Fim Cisl Antonello Tangredi a tutela esclusiva dei due lavoratori rappresentanti sindacali, non sottoscrittori dell’accordo per loro libera scelta, procedeva al ritiro/revoca della firma apposta su tutte le altre 32 conciliazioni, regolarmente svolte dinanzi gli Organi competenti, ed adiva il Tribunale di Avezzano lamentando la condotta antisindacale della Soluzioni Logistiche e di Ruscitti, per la gestione del passaggio dei lavoratori alla nuova azienda terza vincitrice dell’appalto chiedendo altresì, di annullare le 32 conciliazioni dallo stesso sindacato sottoscritte nonostante i 32 lavoratori avessero ribadito la volontà espressa nei loro accordi incaricando tra l’altro il rappresentante sindacale Uilm, Paliani, altro sottoscrittore dell’accordo, di depositare le conciliazioni presso la ITL.
In sintesi il rappresentante Fim Cisl per tutelare le richieste dei due lavoratori suoi rappresentanti sindacali prima riferiva sul tavolo delle trattative di voler percorrere altra strada con altro accordo direttamente con la Hydro e poi metteva in discussione con il ritiro/revoca della firma e la richiesta di annullamento all’Autorità Giudiziaria la posizione degli altri 32 lavoratori.
Il Tribunale, nel respingere il ricorso ex art 28, legge n. 30/1970 proposto dal sindacato, riconosceva l’assenza di ogni condotta antisindacale lamentata nei confronti della resistente rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Giuseppe Giannini e Annalisa Sarrocco ritenendo che, nessuna fattispecie di trasferimento di azienda può configurarsi tra la Soluzioni Logistiche e la nuova società vincitrice dell’appalto con la committente Hydro e pertanto, la Soluzioni ed il suo rappresentante Ruscitti non era tenuta a garantire l’occupazione e la riassunzione di nessun suo lavoratore né tantomeno poteva giuridicamente impegnarsi in nome e per conto di terzi per garantire la riassunzione di tutti i lavoratori con la nuova società vincitrice dell’appalto.
In ogni caso è giudizialmente emerso come Ruscitti si sia adoperato al massimo, pur non essendone tenuto, per consentire ai propri dipendenti una continuità lavorativa con la nuova società vincitrice dell’appalto di servizi nonché il fatto che fu proprio il segretario Fim Cisl Tangredi a rappresentare al responsabile aziendale della Hydro in occasione della sottoscrizione degli accordi di voler trattare la posizione dei due lavoratori separatamente quindi alcuna condotta antisindacale si è configurata.
Fortunatamente almeno per i 32 lavoratori, nonostante l’azione giudiziaria intentata dal Sindacato, la vicenda si è chiusa a lieto fine.