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Condannata la Banca popolare di Bari per capitalizzazione trimestrale illegittima

Redazione Attualità di Redazione Attualità
12 Luglio 2025
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Avezzano. Storica sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano in un processo promosso dagli avvocati Roberto e Cesidio Di Salvatore del Foro di Avezzano per un imprenditore locale e i di lui garanti fideiubenti e ipotecario, avente ad oggetto accertamento negativo del credito su tre rapporti intercorsi con BPB già Banca Tercas spa, con intervento in corso del processo di AMCO spa cui nel contempo il credito sarebbe stato ceduto con la procedura cd. “in blocco” regolamentata dall’art.58 TUB.

   Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Unico dottoressa Alessandra Contestabile, in accoglimento delle domande proposte dagli avvocati Di Salvatore, ha accertato, a mezzo CTU sollecitate dagli attori, una somma notevolmente inferiore a quella pretesa dalla banca per oltre € 160.000,00 quale residuo credito, previa ripetizione in compensazione di circa € 60,000,00 quali indebiti praticati in un c/c aperto, in un mutuo chirografario estinto anticipatamente dalla cliente e nello stesso mutuo ipotecario risolto dalla banca,  disponendone il rimborso con rate mensili senza interessi e oneri di sorta secondo il piano di ammortamento originariamente predisposto in occasione della concessione del predetto mutuo ipotecario, in luogo del rimborso immediato in unica soluzione della maggior somma pretesa dalla banca mutuante.

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Il Tribunale altresì, ha dichiarato la carenza della legittimazione ad agire e della titolarità del credito preteso dall’intervenuta cessionaria AMCO spa, posto che pur avendone l’onere, non ha fornito idonea documentazione intesa a provare con assoluta certezza, sia la cessione in sé che l’inclusione del credito assertivamente ceduto tra quelli inseriti nella pubblicazione in G.U. prevista dall’art.58 TUB, non ritenendo sufficiente la sola  produzione dell’avviso in G.U..

Tantomeno, ha sentenziato ancora il Tribunale, l’intervenuta cessionaria AMCO ha comprovato l’iscrizione della presunta cessione nel Registro delle Imprese e l’invio dell’informativa ai debitori ceduti, principale e fideiubente, sottolineando che tali obblighi pubblicitari, unitamente alla pubblicazione in G.U., sono prescritti cumulativamente dall’art. 58 Tub e dalla Delibera CICR n.117/2011 in attuazione dell’art.125 septies Tub, laddove è appunto stabilito che i debitori ceduti avente la veste di consumatori, come nella specie, devono essere informati della cessione del credito a mezzo di comunicazione individuale, a pena di inefficacia della cessione nel loro confronti.

Inoltre, il Tribunale, in accoglimento delle ulteriori doglianze eccepite dagli avv.ti Di Salvatore,  ha dichiarato nulle le fideiussioni prestate in favore della garantita in quanto contenenti clausole vessatorie in violazione della legge cd. anti trust n.270/1990 e comunque la decadenza della banca ad agire nei confronti dei fideiubenti per il trascorrere infruttuosamente i termini di sei mesi previsti dall’art.1957 C.C.; così come ha ritenuto illegittima l’ipoteca gravante su un immobile per eccesso di valore attribuito dalla medesima banca mutuante.

Per questi motivi  il Tribunale, assorbita e disattesa ogni ulteriore domanda e eccezione, ha dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio da parte della cessionaria il credito AMCO spa e per l’effetto ha condannato, in solido tra loro, la convenuta Banca Popolare di Bari ex Banca Tercas spa e l’intervenuta Amco, alla refusione delle spese di lite in favore della società e garanti attori per complessivi euro 14.103,00, oltre accessori di legge, nonché all’integrale pagamento delle spese delle due CTU disposte nel corso del processo.

“La sentenza si inserisce in quell’orientamento giurisprudenziale che tutela i diritti dei piccoli imprenditori e dei privati consumatori contro pratiche bancarie scorrette, hanno commentato gli avvocati Cesidio e Roberto Di Salvatore e costituisce un ulteriore significativo precedente in materia di nullità di clausole contrattuali, cessione crediti, concessione di garanzie personali/ reali e restituzione dell’indebito”.

 

 

 

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