Avezzano. Il Giudice del lavoro Giordano riassume in servizio una docente avezzanese, R. G. dell’Istituto “Vivenza-Giovanni XXIII”, a cui l’Ufficio pensioni dell’U.S.R. d’Abruzzo aveva respinto la domanda di proroga biennale, costringendola a lasciare la scuola dal 1° settembre 2013 con soli 16 anni di contribuzione. Ciò in quanto la docente aveva compiuto 61 anni prima dell’entrata in vigore decreto Forrnero, così “agganciando” – a parere del’USR – il vecchio limite della pensione di vecchiaia. Il suo posto veniva assegnato a un’altra docente per via di trasferimento e la maestra si rivolgeva alla UIL Scuola per ottenere giustizia. Aspetto alquanto grottesco della vicenda è che l’Ufficio scolastico provinciale dell’Aquila, nel collocare la maestra a riposo d’ufficio dal 1° settembre 2013, le comunicava che avrebbe dovuto lasciare il servizio per limiti di età già dall’a.s. precedente (cioè dal 1° settembre 2012), senza però aver notificato all’interessata il relativo provvedimento di pensione. Il 10 settembre è giunta l’ordinanza del Tribunale del lavoro, grazie alla quale, la ricorrente – assistita in giudizio dall’avv. Salvatore Braghini (responsabile dell’ufficio legale della UIL Scuola) e dall’avv. Renzo Lancia – sarà mantenuta in servizio per altri due anni. Ciò sulla base dell’assunto che “la ricorrente abbia diritto a fruire del limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio previsto dalla nuova normativa e quindi a decorrere dal 66° anno di età”. Il Giudice – accogliendo in pieno la tesi dei legali della docente – ha osservato che “Tale interpretazione risulta avvalorata dal fatto che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio è comune a uomini e donne tanto per il nuovo regime (66 anni) quanto per il previdente (65). Dunque – prosegue l’ordinanza – i requisiti minimi di pensione al 31.12.2011 utili per individuare il limite ordinamentale applicabile per il collocamento a riposo d’ufficio, vanno individuati in quelli comuni a uomini e donne, legati o all’età (65 anni) o all’anzianità contributiva (40 anni) o all’età e all’anzianità contributiva (quota 96).” Se si considerasse rilevante la maturazione dei requisiti minimi per fruire della pensione anticipata di vecchiaia, riservata alle donne prima della riforma, di 61 anni (e 15 anni contributivi), “si verrebbe a creare una disparità di trattamento con i colleghi uomini che, a parità di requisiti di età e di contributi, fruiscono del nuovo regime previdenziale”, e cioè 66 anni. Il nuovo regime è infatti considerato più favorevole da quanti, come la ricorrente, avendo una contribuzione minima, hanno interesse a prolungare l’età pensionabile. Quanto al requisito dell’urgenza, il Tribunale ha riconosciuto che un processo ordinario avrebbe causato “una perdita irreparabile, potendosi risarcire il mancato guadagno ma non il mancato esercizio dell’attività lavorativa nel ruolo di insegnante.” Il Giudice ha anche condannato il Ministero convenuto alle spese di lite per complessivi 1.500 €. Il Segretario regionale della UIL Scuola, prof. Enio Taglieri e il responsabile dell’ufficio legale di Avezzano, avv. Salvatore Braghini, hanno espresso piena soddisfazione, in particolare per il fatto che, nella vicenda, una soluzione diversa avrebbe creato un precedente discriminatorio ai danni delle lavoratrici donne, in palese violazione con le Direttive europee e con l’art. 37 della Costituzione, per il quale “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore” .