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A Ortucchio non si può giocare a pallone nelle piazze, “è pericoloso”: l’ordinanza destinata a fare discutere

Alessandra Ciciotti di Alessandra Ciciotti
26 Agosto 2025
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Ortucchio. A Ortucchio non si può giocare a pallone nelle piazze, “è pericoloso”: ecco l’ordinanza del sindaco destinata a fare discutere.

Il gioco del pallone “pericoloso per l’incolumità pubblica”, e così tra i cittadini c’è chi gioisce per essersi riappropriato di spazi in cui passeggiare senza il timore di essere colpiti dalla palla, e c’è chi invece pensa addirittura a uno scherzo, tanto sembra impossibile che giocare a pallone nelle piazza dei paesi, cosa che fa parte integrante delle estati italiane da generazioni e generazioni, possa essere vietato. Tant’è, il sindaco di Ortucchio, Raffaele Favoriti, ha emesso l’ordinanza sindacale della “discordia”.

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Ecco il testo

“Premesso che pervengono molteplici segnalazioni da parte di cittadini vari circa la pratica diffusa di utilizzare luoghi aperti al pubblico del territorio comunale come spazi per giocare con il pallone, in particolare con riferimento a Piazza Vittorio Emanuele III, Piazza Sant’Orante e Piazza A. Zampa;

Considerato che il gioco del pallone potrebbe determinare pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone nonché per l’integrità del patrimonio pubblico e privato, oltre ad arrecare con schiamazzi ed urla, disturbo alla quiete ed al pubblico decoro;

Considerato inoltre che le condotte di cui sopra rappresentino un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo l’utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone;

Valutata la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di predisporre strumenti per scoraggiare l’utilizzo delle aree citate quali luoghi per lo svolgimento del gioco del pallone e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme, che regolano la vita e la convivenza civile oltre che a migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano;

Visto l’articolo 50, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

Visto l’articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

O R D I N A

Per le ragioni espresse in premessa

Il DIVIETO ASSOLUTO del gioco del pallone (calcio) e in tutte le forme e modalità di svolgimento nelle seguenti Piazze pubbliche:

– Piazza A. Zampa;

– Piazza Vittorio Emanuele III;

– Piazza Sant’Orante

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del comune di Ortucchio, nonché di darne più ampia notizia con le forme ritenute più rapide, considerata la dovuta informativa da rendere alla cittadinanza.

La trasmissione della presente Ordinanza al Servizio Tecnico Comunale, il quale avrà cura dell’installazione della prescritta segnaletica, al comando della locale Stazione dei Carabinieri ed al Servizio di Polizia Locale per le funzioni di controllo;

PRESCRIVE

A norma dell’art, 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di L’Aquila oppure, in alternativa, al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla notifica.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.

A norma dell’art. 5 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sindaco, il Sig. Raffaele Favoriti.

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente

ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall’articolo 7 bis, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

All’atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza”.

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