Qualunque ente beneficiario del 5xmille ha l’obbligo di documentare le modalità con le quali gli importi che ha ricevuto sono stati usati. Per molte organizzazioni, proprio il 5xmille rappresenta uno dei canali di raccolta fondi più importanti: la legislazione italiana, però, prevedono degli adempimenti specifici. Qui si possono trovare ulteriori informazioni in merito al 5xmille e proseguendo la lettura potrai scoprire molti altri dettagli.
La rendicontazione del 5xmille
Da quando è stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre del 2022, sono entrate in vigore novità di rilievo per ciò che concerne i moduli che riguardano la rendicontazione del 5xmille. Di che cosa si tratta? La modifica è relativa, nello specifico, agli enti che beneficiano del contributo per una somma uguale o maggiore di 20mila euro: per queste realtà è stata messa a punto una piattaforma informatica specifica. Mediante questa piattaforma gli enti, entro i 7 giorni seguenti alla pubblicazione del rendiconto sul sito web, sono tenuti a rispettare l’obbligo di comunicazione di avvenuta pubblicazione. Si tratta di una necessità che va incontro all’obiettivo di limitare l’impiego del supporto cartaceo attraverso una digitalizzazione dei documenti amministrativi e del processo di trasmissione che li riguarda.
Modalità di applicazione delle novità normative
Nel decreto sono presenti disposizioni la cui applicazione inizia dal contributo finanziario 2021. Attenzione, perché – come detto – a essere interessati sono unicamente gli enti che percepiscono importi di almeno 20mila euro. Nel caso in cui, invece, non si raggiunga tale soglia, l’obbligo di redazione del rendiconto continua a essere in vigore sulla base delle modalità riportate nel Decreto Direttoriale n. 488 del 2021, e lo stesso dicasi per la relativa modulistica.
Il DPCM 23 luglio 2020
Attraverso il DPCM 23 luglio 2020 è giunto a conclusione l’iter di normazione del 5xmille, visto che questo decreto ha lo scopo di disciplinare sia i termini che le modalità da rispettare per la fruizione del beneficio e la relativa distribuzione. È stata resa più semplice, in particolare, la procedura di accreditamento da parte degli enti beneficiari, e al tempo stesso sono stati ottimizzati gli adempimenti che gli enti in questione devono rispettare. Molto importanti risultano, fra l’altro, le disposizioni che sono contenute nell’articolo 16 del DPCM che riguarda gli obblighi di trasparenza a carico di tutti i soggetti beneficiari del 5xmille.
Gli obblighi da rispettare
Il primo e generale obbligo ha a che fare con la compilazione, e la successiva conservazione, di un rendiconto specifico, accompagnato da una relazione illustrativa, attraverso la quale appaia in maniera trasparente e chiara a quali progetti e iniziative sono destinati gli importi percepiti e in che modo gli stessi vengono utilizzati. È previsto, poi, un obbligo specifico che riguarda solo alcuni degli enti beneficiari del 5xmille relativo alla trasmissione all’amministrazione erogatrice dei documenti redatti. Sussiste infine un ulteriore obbligo di pubblicità dei documenti in questione. Già con il DPCM del 19 marzo del 2008, per altro, era stato imposto un obbligo di stilare un rendiconto da trasmettere all’amministrazione di competenza. Vale la pena di ricordare che la nascita dell’istituto del 5xmille è piuttosto recente, visto che la sua introduzione va fatta risalire alla legge finanziaria del 2006, anche se poi il passaggio dalla fase di sperimentazione a quella di definitiva stabilizzazione è avvenuta unicamente attraverso la legge di stabilità del 2015.