Avezzano. Una innovativa sentenza del tribunale di Avezzano ha stabilito che vendere armi giocattolo senza il tappo rosso non è reato. Affinché ci sia il reato è necessario che la canna abbia altre particolari caratteristiche. Tutto parte dalla vicenda capitata a S.D., accusato di aver venduto “strumenti riproducenti armi” che per legge “non possono essere fabbricati con l’impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona”. Secondo la legge, “i predetti strumenti, se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di incamerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile”.
Fino ad oggi, la giurisprudenza ha ritenuto che la mera detenzione di una pistola giocattolo priva del tappo rosso incorporato non costituisce reato (Cass. pen. sez. I° 28/06/1990 nr. 9333), ritenendo, viceversa, che il reato sia configurabile a carico di colui che commercializzi pistole giocattolo prive del tappo rosso.
Il Tribunale di Avezzano, discostandosi da precedenti pronunce di segno contrario, ha ritenuto che il reato non si configura solo per l’assenza del tappo rosso nell’arma, dovendo comunque lo strumento essere eventualmente modificabile ed in grado di incamerare cartucce. Quindi non basta che l’arma sia priva del tappo rosso per incorrere in responsabilità penale.
Il pubblico ministero Paolo Sardini, all’esito del dibattimento, aveva chiesto la condanna dell’imputato alle pena di anni uno di reclusione e di 1.500 euro. Invece è stato assolto.