L’Aquila. Il Tribunale dell’Aquila ha riconosciuto un risarcimento danni nei confronti della famiglia della giovane studentessa 21enne di San Giovanni Rotondo (Foggia) Luciana Capuano, morta nel crollo della Casa dello Studente in via XX settembre la notte del 6 aprile 2009.
Come scrive il quotidiano Il Centro, nella decisione del giudice Baldovino De Sensi, non si menziona il concorso di colpa della vittima, come invece aveva fatto il giudice Monica Croci, circa due mesi fa, nella sentenza choc che ha indignato l’intero paese, in un processo sul crollo di via Campo di Fossa. Quella di De Sensi, che ha sostituito Croci, è il primo pronunciamento dopo il contestatissimo verdetto che ha previsto la corresponsabilità della vittima che ha causato poi la riduzione del risarcimento. La sentenza di fatto ‘cancella’ il concorso di colpa per la vittima: riguarda il processo civile e non quello penale che ha esaurito i tre gradi di giudizio. Il Tribunale ha condannato la Regione Abruzzo, in quanto proprietaria dello stabile, l’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) che gestiva la casa dello studente ed i tecnici che a vario titolo si sono occupati dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, gli ingegneri Bernardino Pace, Pietro Centofanti, Tancredi Rossicone e Pietro Sebastiani. Pace, Centofanti e Rossicone, come scrive Il Centro citando la sentenza, sono “responsabili della ristrutturazione effettuata alla fine degli anni Novanta”.
Sebastiani invece, era stato presidente dalla commissione di collaudo dei lavori di restauro e risanamento conservativo, e “ha presieduto le operazioni di collaudo senza verificare opportunamente se le prescrizioni previste dai titoli autorizzativi fossero state ottemperate”.
I quattro tecnici erano già stati condannati con gli stessi rilievi in sede penale dal Tribunale dell’Aquila, poi in Appello e in Cassazione nel 2016. La sentenza firmata da De Sensi cita la norma secondo cui “il proprietario di un edificio risponda dei danni causati a terzi dalla rovina dello stesso”, poiché “colui che dispone del potere, materiale e giuridico, di controllo e di intervento sull’immobile, è tenuto a rispondere dei danni che esso cagiona”. Inoltre “il potere di godimento attribuito all’Adsu con disposizione di legge, peraltro con obbligo esplicito di manutenzione ordinaria e straordinaria, impone di estendere a tale ente la predetta responsabilità”.