L’Aquila. Revocare l’aggiudicazione provvisoria assegnata alla Gran Guizza Spa per l’utilizzo della sorgente Valle Reale di Popoli per il ritardo di un giorno, rispetto al termine tassativo di 60 giorni, con cui è stata consegnata alla Regione Abruzzo la documentazione tecnica da sottoporre all’istruttoria Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione dell’impatto ambientale (Crr-Via), nell’ambito del bando per il nuovo affidamento della concessione. È quanto si chiede nella diffida inviata all’ente dalla società Santa Croce che lo ritiene “atto a carattere vincolante non discrezionale”. I documenti andavano presentati il 7 ottobre, una domenica, e non l’8 ottobre, come fatto dal management del gruppo San Benedetto.
La stessa società dell’imprenditore Camillo Colella, era concessionaria della sorgente Sant’Antonio Sponga di Canistro fino alla revoca che ha innescato un durissimo contenzioso con la Regione, con la preziosa acqua che finisce nel fiume da quasi tre anni. La Santa Croce ha partecipato al bando per le sorgenti Valle Reale, indetto il 12 maggio 2017 dal valore di 9 milioni di euro, aggiudicate provvisoriamente l’8 agosto del 2018 alla Gran Guizza Spa, già concessionaria delle stesse sorgenti ed ancora gestore a seguito di ripetute proroghe, con la motivazione che doveva essere portato ancora a compimento un accordo di programma tra Regione Abruzzo e Comune di Popoli, e poi di espletare l’iter del nuovo bando.
Proprio per la mancata presentazione, entro i termini, della documentazione Via, la Regione ha revocato nel novembre 2018, la concessione provvisoria della sorgente Sant’Antonio Sponga alla società Acque minerali per l’Italia, ex Norda. Queste procedure, come sottolineano nella diffida gli avvocati della Santa Croce, Claudio Di Tonno, del foro di Pescara, e Matteo Di Tonno, del foro di Bologna, sono soggette “ai principi di par condicio, trasparenza ed efficienza amministrativa”. Ed il provvedimento di decadenza, in caso di irregolarità, costituisce “atto a carattere vincolato e non discrezionale”, a cui la Regione Abruzzo, stazione appaltante, non può sottrarsi.
La Santa Croce, sullo stesso bando, ha fatto già ricorso al Tar contestando la violazione del principio di anonimato dei partecipanti alla gara. Nella diffida si ricorda che all’articolo 15 del bando è prescritto a chiare lettere che “l’assegnatario provvisorio, a pena di decadenza e nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, sottoporre al Crr-Via idonea documentazione tecnica volta ad identificare tutti gli aspetti che permettono di valutare l’entità della risorsa idrica sotterranea, i volumi di acqua utilizzabili e il sistema di sfruttamento”.