Canistro. La Commissione tributaria provinciale dell’Aquila, con tre distinte sentenze, ha accolto i ricorsi della Santa Croce contro le richieste del Comune di Canistro, dei pagamenti delle tasse sui rifiuti relative alle annualità che vanno dal 2012 al 2015, per un ammontare di oltre 553 mila euro: si tratta di istanze relative allo smaltimento nello stabilimento del comune marsicano di proprietà della società che produce l’omonima acqua minerale di rilievo nazionale che, secondo i giudici, sono del tutto infondate perché l’azienda smaltisce autonomamente affidando il servizio a società specializzate.
La società dell’imprenditore molisano Camillo Colella, a lungo concessionaria, fino alla revoca da parte della Regione Abruzzo, impugnata dallo stesso sodalizio, delle sorgenti Sant’Antonio Sponga di Canistro, lo ha reso noto. La Santa Croce ha riattivato la produzione nel suo stabilimento marsicano, imbottigliando dalla sorgente “Fiuggino”, nonostante il duro contenzioso legale su molteplici fronti con lo stesso Comune di Canistro guidato dal sindaco, Angelo Di Paolo, e con la Regione Abruzzo.
Gli accertamenti per omesso o infedele pagamento, dal Comune di Canistro, notificati nel corso del 2017, richiedevano il pagamento di 97.323 euro per la tassa dei rifiuti dell’annualità 2012, 125.484 euro per la tassa dei rifiuti dell’annualità 2013, 165.913 euro per quella dell’anno 2014, e infine 164.384 euro per quella del 2015.
“Il pronunciamento della Commissione tributaria è una ulteriore prova dell’accanimento delle istituzioni, in testa la Regione Abruzzo e il Comune di Canistro contro la Santa Croce – spiega Colella -. Anche in questa occasione, abbiamo dimostrato la nostra estraneità a rilievi e accuse chiaramente fuori luogo. Nel caso in oggetto, c’è l’aggravante che le somme richieste, sono state iscritte in bilancio dal Comune che, quindi, ora dovrà coprire i buchi”.
La Santa Croce, assistita dagli avvocati Roberto e Anna Fasciani, ha presentato ricorso ritenendo non dovute le somme.
Per quanto riguarda infatti l’annualità 2012, la società dell’imprenditore Colella ha evidenziato alla Commissione tributaria, che essendo “una società di livello nazionale per l’imbottigliamento e la vendita delle acque minerali”, e pertanto per legge, “è obbligata al recupero dei rifiuti prodotti”, ha provveduto autonomamente a smaltire a proprie spese i rifiuti quantificabili in oltre 164 mila chili, avvalendosi del servizio offerto dal Consorzio nazionale imballaggi (Conai) ed altre società specializzate.
Mella sentenza del luglio 2018 ha dato ragione piena alla Santa Croce, evidenziando che “il pagamento richiesto farebbe raddoppiare il costo di smaltimento per la società e costituirebbe un ingiusto arricchimento per il Comune di Canistro, per un servizio non prestato”.
In precedenza, con altre due sentenze del gennaio 2018, la Commissione tributaria ha invece dichiarato non dovuti i pagamenti delle tasse sui rifiuti delle annualità 2013, 2014 e 2015. I legali hanno sottolineato nel ricorso che i rifiuti prodotti nello stabilimento di Canistro sono costituiti da imballaggi terziari, non assimilabili in nessun modo ai rifiuti urbani, essendo essi del resto smaltiti autonomamente attraverso aziende autorizzate. È del resto lo stesso regolamento comunale di Canistro a stabilirlo.
La Commissione tributaria ha dunque preso atto che “la società ricorrente ha documentato che tutti i rifiuti prodotti sono stati gestiti e recuperati nel pieno rispetto della normativa in merito, producendo ogni singolo formulario di carico e scarico dei rifiuti dai quali si evince chiaramente che il rifiuto è stato destinato al recupero e in quanto tale, identificato, preso in carico e gestito dall’azienda autorizzata destinataria la quale ha rilasciato dichiarazione di recupero dei rifiuti conferiti”. Il Comune è stato in tutti i casi condannato al pagamento delle spese legali.