Avezzano. Sentenza storica ad Avezzano, sì alla rettifica di genere anche senza terapia ormonale.
Una sentenza destinata a fare storia riscrive i confini del diritto all’identità. Il tribunale di Avezzano, con un provvedimento emesso il 13 gennaio scorso, ha riconosciuto a una persona non binaria (cioè che non si identifica esclusivamente nel genere maschile o in quello femminile) la rettificazione anagrafica di prenome e genere sul certificato di nascita, anche in assenza di terapia ormonale.
Si tratta di una decisione che rompe gli schemi della giurisprudenza tradizionale. L’avvocato Silvia Tiburzi, legale del caso, ha spiegato che secondo la Cassazione la rettifica è solitamente legata a modifiche fisiche dei caratteri sessuali secondari, possibili solo con il supporto medico.
Per questo motivo, la Tiburzi definisce la sentenza “rivoluzionaria”, giunta dopo “uno studio approfondito della giurisprudenza di merito e di legittimità italiana”. Il successo legale, di fatto, è arrivato senza la necessità di accertare trasformazioni fisiche indotte.
Nel caso specifico, la parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento legale grazie a un “certificato psichiatrico e alla relazione psicologica redatta dal dottor Stefano Gentile”. Non è stato dunque imposto l’obbligo di una “transizione medicalizzata”.
I giudici hanno così riconosciuto il diritto della persona non binaria a evitare l’assunzione di ormoni. “La sentenza di Avezzano è rivoluzionaria e lo dico dopo avere effettuato uno studio approfondito della giurisprudenza di merito e di legittimità italiana in materia”, ha dichiarato l’avvocato Tiburzi, “sono soddisfatta di aver contribuito a questo risultato e che il Foro di Avezzano abbia emesso una sentenza destinata a fare storia in questa materia”.
Dietro l’iter burocratico emerge la voce della persona protagonista, che è voluta rimanere anonima. “La gente critica le persone non binarie perchè non capisce il fatto che non ci si identifichi in un genere”, ha affermato con fermezza, “però questo è un percorso possibile e, se a qualcuno o qualcuna servisse un aiuto, potrebbe pensare a me perché io ce l’ho fatta”.
Il suo, quindi, non è stato solo un percorso legale, ma un’affermazione di sé. Il provvedimento sancisce che l’identità non deve dipendere necessariamente da un intervento farmacologico. Viene così convalidata la possibilità di una transizione anagrafica basata sull’autenticità del vissuto psichico e relazionale del singolo.
Questa sentenza apre ora una strada nuova per molti. La decisione dei giudici di merito protegge la libertà individuale di non sottoporsi a trattamenti sanitari non desiderati per veder riconosciuta la propria natura e per modificare di fatto il proprio nome e il proprio genere sul certificato di nascita.








