Avezzano. Diversi beneficiari della sentenza del Tar del 19 marzo 2018 hanno segnalato che alcune scuola capo-fila (che gestiscono le graduatorie di Istituto) non hanno ancora effettuato l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia (riservate gli abilitati) oppure hanno eseguito l’iscrizione con l’apposizione della riserva. Gli avvocati della Uil scuola Salvatore Braghini e Renzo lancia, per tale motivo, comunicano di aver già proceduto a diffidare tali istituzioni scolastiche inadempienti, ricordando che la sentenza del Tar è immediatamente esecutiva e pertanto il dirigente scolastico non si può sottrarre all’immediato adempimento.
A tal fine non necessita alcuna indicazione specifica dell’Ufficio Scolastico provinciale dell’Aquila, atteso che la competenza dell’inserimento, trattandosi di Graduatorie di Istituto, è della singola scuola e la maggioranza di queste sta, infatti, regolarmente provvedendo all’emanazione dei decreti di inclusione. I legali avvertono, inoltre, che l’inserimento non potrà essere “con riserva” bensì a pieno titolo, ossia valido ad ogni effetto di legge, ed in particolare per l’attribuzione delle supplenze. L’amministrazione potrà soltanto apporre, se vi sarà interposizione dell’appello al Consiglio di Stato da parte del Ministero dell’Istruzione, la c.d. clausola risolutiva espressa, talché, all’esito del giudizio di secondo grado, in caso di riforma della sentenza del Tar, il dirigente scolastico potrebbe risolvere il contratto di conferimento della supplenza. La condotta dei dirigenti scolastici che perseverassero nel diniego all’inserimento, o nell’iscrivere con “riserva”, atteso che l’inserimento ordinato dal TAR Lazio non contempla la riserva, configurerebbe una violazione grave perseguibile ai sensi dall’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio) ovvero dell’art. 650 c.p., mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ovvero di Inosservanza di un provvedimento dell’autorità.