Canistro. “L’omesso versamento attiene all’ anno 2008, nel quale l’imprenditore Colella ha rilevato la Sorgente Santa Croce s.p.a. dalla precedente proprietà, ereditando un debito incolmabile nel breve termine. La scelta era obbligata. Non pagare interamente l’Iva 2008 alla scadenza (27-12-2009) per pagare lavoratori e fornitori al fine di consentire all’azienda di proseguire nell’attività, rateizzando, in seguito, il debito tributario con l’Agente di riscossione, rateizzazioni in corso e regolarmente onorate”. Così in una nota l’avvocato Roberto Fasciani, legale del patron della Santa Croce spa, Camillo Colella, sulla condanna del suo assistito da parte del tribunale di Avezzano (L’Aquila) per omesso versamento dell’Iva relativa al 2008 per circa 3 milioni di euro. La condanna a 4 mesi per il proprietario del marchio di acqua minerale di rilievo nazionale imbottigliata nello stabilimento di Canistro (L’Aquila) dove c’è la sorgente, è stata tramutata dal giudice in una multa di 4.500 euro. “La sentenza di primo grado che non è ancora definitiva si palesa ingiusta in quanto gli enormi debiti ereditati e la grave carenza di liquidità, dovuta in gran parte a fatti imprevedibili (tra cui la crisi economica del settore, acuita nella provincia dell’Aquila, nella quale l’azienda ha sede e opera, anche dal sisma 06-04-2009) sono state condizioni oggettive ed incontrollabili, che hanno impedito il pagamento immediato dell’ imposta – spiega ancora nella nota – per tali motivi, la sentenza verrà certamente appellata chiedendo che la Corte d’Appello riformi la sentenza, fermo restando che l’imprenditore sta valutando il pagamento integrale estintivo del debito tributario residuo al fine di estinguere anche il correlato reato e porre così la parola fine alla vicenda”. Secondo il legale l’estinzione, “in ragione della recentissima apertura operata dalla Suprema Corte di Cassazione che consente con il pagamento integrale del debito tributario prima dell’ apertura del dibattimento l’estinzione del reato, deve trovare applicazione, per motivi di eguaglianza, anche a tutti quei procedimenti già iniziati dopo l’entrata in vigore della legislativa (22-10-2015), fintanto che i procedimenti non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato”.