L’Aquila. “Questo Natale fai un regalo alla natura, non dare da mangiare alle volpi”. Questo è il messaggio lanciato dal parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise che, in attesa dell’arrivo di molti visitatori durante le festività natalizie, ha deciso di dare precise direttive di comportamento.
Come si legge nella comunicazione del parco, “i paesi del parco sono pronti per accogliere i tanti visitatori che sceglieranno questo territorio come meta delle vacanze natalizie. Vacanze alla scoperta della natura e delle sue meraviglie. Ma visitare un parco richiede comportamenti consapevoli e responsabili. Se mentre siete in auto avvistate una volpe a bordo strada rallentate, non fermatevi e soprattutto non dategli da mangiare.”
“Molte persone credono che queste volpi siano in cerca di aiuto, malate o denutrite”, prosegue il messaggio, “ma la realtà è purtroppo ben diversa. Sono animali selvatici confidenti e condizionati dal cibo di natura antropica. Sono state abituate a ricevere cibo dai passanti e attendono lì a bordo strada consapevoli che prima o poi qualche macchina si fermerà. Sono animali che a causa dell’uomo hanno sviluppato nel tempo una dipendenza da questa forma di alimentazione, un’abitudine che con molta probabilità trasmetteranno anche alla prole. Favorire questo fenomeno significa solo fare del male alle volpi”.
“Il nostro cibo per loro può essere un vero e proprio veleno e favorire l’insorgenza di malattie; questo può far perdere loro la naturale inclinazione a procacciarsi del cibo in natura, aumentando le probabilità di morte nei periodi di bassa affluenza turistica; sostando stabilmente al bordo o al centro della strada, aumentano drasticamente le probabilità che vengano investite da un’automobile”.
“Se poi queste motivazioni potrebbero non essere sufficienti a convincere qualcuno”, si legge nella conclusione, “si ricorda a tutti che chi avvicina le volpi ferme ai lati della strada e le attrae dando loro del cibo, è sanzionabile amministrativamente ai sensi dell’art. 30, disturbo alla fauna, comma 2, Legge 394/1991, come integrato dall’art. 4 dell’ordinanza del parco del 13 agosto 2020 in materia di accessibilità e di fruizione turistica del parco. La sanzione può arrivare fino a 1032 euro”.