Tagliacozzo. Dopo Avezzano anche a Tagliacozzo è stato disposto un limite orario alla chiusura dei locali della movida.
“Da quando l’Abruzzo è stata dichiarata “regione bianca”, è decaduta anche la prescrizione del coprifuoco alle ore 23 e quindi l’attività di locali quali bar, pub, enoteche e similari è ripresa a pieno regime specialmente nella Città di Tagliacozzo che è a forte vocazione turistica”, scrive in una nota il sindaco Vincenzo Giovagnorio, “invocato dagli stessi esercenti commerciali, che avrebbero avuto difficoltà a gestire la clientela in tarda ora, soprattutto le comitive di giovani e giovanissimi provenienti anche dai paesi limitrofi, il provvedimento sindacale prevede:
Dal lunedì al giovedì:
– Interruzione delle vendite e divieto di cessione di ulteriori prodotti alimentari bevande ai clienti ore 01:00
– Graduale allontanamento dei clienti già presenti e divieto di accettare nuovi clienti dalle ore 01:00 alle 01:30
– Chiusura dell’esercizio ore 01:30
– Riapertura dell’esercizio ore 05:00
Venerdì, sabato e domenica:
– Interruzione delle vendite e divieto di cessione di ulteriori prodotti alimentari bevande ai clienti ore 01:30
– Graduale allontanamento dei clienti già presenti e divieto di accettare nuovi clienti dalle 01:30 alle 02:00
– Chiusura dell’esercizio ore 02:00
– Riapertura dell’esercizio ore 05:00
Si conferma che lo svolgimento delle attività musicali da parte degli imprenditori della ristorazione e del commercio, sarà consentita sempre e solo fino alle ore 24:00.
Le regole per la Città di Avezzano
A partire dal 10 giugno, fino al 30 giugno 2021, gli “esercizi di ristorazione” (somministrazione di alimenti e bevande) sono tenuti al rispetto dei seguenti limiti orari:
DA LUNEDI’ A GIOVEDI’
* Interruzione delle vendite e divieto di cessione di ulteriori prodotti alimentari, bevande ai clienti alle ore 00:30, con graduale allontanamento dei clienti già presenti e divieto di accettare nuovi clienti dalle 00:30* alle 01:00*
* Chiusura dell’esercizio Ore 01:00*
* Riapertura dell’esercizio ore 05:00*
VENERDI’, SABATO E DOMENICA
* Interruzione delle vendite e divieto di cessione di ulteriori prodotti alimentari bevande ai clienti alle ore 01:00
* Graduale allontanamento dei clienti già presenti e divieto di accettare nuovi clienti dalle 01:00 alle 01:30
* Chiusura dell’esercizio ore 01:30*
* Riapertura dell’esercizio ore 05:00
Chiunque trasgredisca le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro cinquecento ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.