Avezzano. Il tribunale del lavoro di Avezzano ha condannato Micron S.r.l. a reintegrare nel posto di lavoro D. B., reatino, in forza nella nota sede Micron di Avezzano. Il lavoratore, assistito dallo studio degli avvocati Alessandro Felli e Stefania Antidormi, aveva presentato ricorso contro il licenziamento individuale per presunto giustificato motivo soggettivo comminatogli “…perché nelle giornate del 2, 3, 4, 8, 12, 16, 22, 26 e 29 agosto dell’anno 2016 era rimasto assente dal lavoro e le assenze, mai autorizzate, non sarebbero state giustificate”.
A seguito dell’escussione dei testi il Tribunale, nella persona del giudice Giuseppe Giordano, con ordinanza del 10 ottobre ha accertato che “non essendovi prova sufficiente che i fatti, che sostanziano il disvalore della contestazione, si siano verificati materialmente va data applicazione alla tutela reintegratoria prevista dall’articolo 18, comma 4, Legge 300/70 con conseguente annullamento del licenziamento e condanna della società resistente alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un’indennità risarcitoria … dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione…oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e condanna della Società al pagamento delle spese di lite che seguono la soccombenza”. “Il giudice”, spiega l’avvocato Felli, “ha applicato un principio di diritto e civiltà, perché nel fatto ha riscontrato una “violazione che non è risultata idonea, per la sua tenuità, a giustificare il licenziamento con preavviso nemmeno in astratto”.