Avezzano. È stata pubblicata in questi giorni una sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila – Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza, che condanna l’Asl1 a corrispondere ad un tecnico radiologo di Tagliacozzo, difeso dagli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, il beneficio economico derivante dall’attribuzione della fascia superiore, che l’azienda non voleva riconoscergli neanche dopo la pronuncia del tribunale di Avezzano del gennaio scorso.
La sentenza numero 406/2020 della Corte territoriale è stata redatta dal relatore Ciro Marsella e dai magistrati Rita Sannite e Maria Luisa Ciangola, rispettivamente presidente e consigliere.
La sezione lavoro della corte aquilana, nonostante i rallentamenti per l’emergenza sanitaria, ha deciso la controversia in tempi record, considerando che il ricorso era stato depositato, per conto della Asl, dal legale Vincenzo Santucci, in data 20 febbraio 2020. Dunque, la pronuncia del 23 luglio è intervenuta ad appena 5 mesi dal deposito.
I legali avevano censurato la condotta dell’azienda che aveva escluso il dipendente dal beneficio economico per il solo fatto di essersi volontariamente trasferito all’azienda Usl di Firenze nel 2009, dove era rimasto per due anni, rivendicando anche per lui la maturazione del diritto all’attribuzione della fascia economica superiore come prevista per il personale in servizio alla data del 1 gennaio 2011, in forza di una delibera dell’Asl del dicembre 2015.
L’esclusione dalla progressione orizzontale, secondo quanto argomentato dalla difesa dell’azienda svolta dall’avvocato Vincenzo Santucci, sarebbe stata, viceversa, legittima, in quanto l’accordo sindacale raggiunto all’interno della Asl 1 riguardava soltanto i dipendenti in servizio presso la predetta ASL alla data del gennaio 2011, e siccome il ricorrente non lo era, non ne poteva fruire dei benefici previsti.
Ma sia per il giudice del lavoro del tribunale di Avezzano, Antonio Stanislao Fiduccia, sia per i tre giudici della Corte l’interpretazione dell’azienda configura un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi del lavoratore, essendo anche quest’ultimo in possesso del requisito dei 24 mesi di servizio alla data del 1 gennaio 2011, seppure maturati presso altra Asl.
“Del resto”, precisa la Corte, “l’interpretazione letterale dell’accordo sindacale richiamato dalla delibera ASL stabiliva espressamente l’accesso al beneficio in questione al personale che all’inizio del 2011 avesse comunque 2 anni di anzianità nel Servizio Sanitario Nazionale, e non già nella sola Asl n. 1, tanto più che “deve ritenersi non esservi soluzione di continuità del rapporto di lavoro nel trasferimento da un’Asl ad un’altra, come appunto nel caso del ricorrente. Il che conferma l’interpretazione della normativa contrattuale fornita dal primo Giudice, nel senso della irrilevanza – al fine di escludere lo stesso dal godimento del beneficio in parola – del fatto che egli fosse all’epoca in servizio presso altra azienda del Ssn”.
Sulla base di tali considerazioni il Collegio giudciante ha condannato la Asl1 a corrispondere al dipendente il beneficio economico correlato all’attribuzione della fascia superiore come riconosciuto per il personale in servizio alla data dell’1 gennaio 2011, condannando, altresì, l’azienda alla rifusione delle spese processuali del grado, liquidate quali compensi professionali in 3.310,00 euro oltre gli accessori di legge.
Gli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia sono già a lavoro per presentare altri ricorsi per quei lavoratori che non hanno goduto della progressione economica in violazione degli accordi sindacali, valutando caso per caso la sussistenza di arbitrarie distinzioni che pregiudicano situazioni sostanzialmente identiche, “come è innegabile”, precisano, “che lo siano quelle dei lavoratori dell’azienda che hanno ottenuto il beneficio economico e dell’odierno beneficiario della pronuncia della Corte aquilana, che ora dovrà essere eseguita dall’azienda”.