Bonus pubblicità 2020, domanda al via dal 1° settembre. Si apre la nuova finestra per l’invio della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari.
A darne notizia è l’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato il nuovo modello e le istruzioni aggiornate con le novità introdotte dal decreto Rilancio.
Sull’impostazione precedente è intervenuto il dl Rilancio che ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”, senza il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente.
Alle novità previste dal decreto Rilancio è stata quindi affiancata una nuova finestra temporale per l’invio delle domande. La scadenza è fissata al 30 settembre, ma restano valide le comunicazioni già inviate nel mese di marzo.
Chi può usufruirne?
L’agevolazione riconosciuta ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
(quindi tutte le nostre testate giornalistiche rientrano nella categoria che da diritto alle agevolazioni)
La domanda potrà essere presentata dal 1° settembre al 30 settembre 2020, utilizzando il nuovo modulo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 28 agosto 2020.Restano comunque valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020.
Sono due gli step previsti per poter fruire del bonus pubblicità:
- prima è necessario trasmettere la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno;
- successivamente, con la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, è necessario comunicare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati.
Il tutto avviene in maniera telematica, comunicando al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.