Celano. Barbara Marianetti e Ezio Ciciotti non sarebbero più in grado di inquinare le prove al Comune di Celano perché non sono più in carica e perché è passato troppo tempo dall’indagine.
Quindi le misure restrittive non hanno più motivo di restare in vigore. A stabilirlo è stato il tribunale del Riesame al quale si sono appellati i loro avvocati difensori per chiedere la revoca delle misure cautelari (obbligo di firma in caserma) che li avevano raggiunti dopo l’inchiesta “Acqua fresca”, condotta dalla procura della Repubblica di Avezzano, che ha portato alla luce diversi reati perpetrati negli anni contro la pubblica amministrazione, al Comune di Celano.
Le misure cautelari sono state annullate ma, allo stesso tempo, ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza legati, non solo alle intercettazioni ma soprattutto ai documenti sequestrati e in possesso degli inquirenti.
Sono queste, in sintesi, le motivazioni che hanno portato il tribunale del Riesame dell’Aquila, chiamato a pronunciarsi nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti al Comune di Celano, a revocare le misure cautelari nei confronti degli ex amministratori Marianetti, che si è dimessa dalla carica di assessore e Ciciotti, che non si è ricandidato alle ultime elezioni.
Secondo i giudici del Riesame, per la Marianetti, “sussistono i gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati alla ricorrente, come condivisibilmente evidenziato dal Gip e non oggetto di specifiche censure difensive. In particolare, quanto dalle intercettazioni emerge che la Marianetti, consigliere comunale con delega allo Sport, aveva già deciso, al di fuori di ogni procedura di selezione pubblica del contraente, di affidare i lavori relativi allo stadio comunale “Fabio Piccone” all’impresa di Vincenzo Santilli e si era accordata in tal senso con Filippo Piccone.
Riguardo alle esigenze cautelari, l’essenziale motivazione di cui a pag. 517 non contiene né l’autonoma valutazione delle stesse in relazione alla specifica posizione della Marianetti né degli elementi di fatto da cui desumere i presupposti. Ancora, non si rinviene un’adeguata motivazione dell’efficacia deterrente della misura prescelta in relazione agli specifici pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione, non vedendosi in che modo l’obbligo di presentazione alla PG possa impedire reati o inquinamenti svolti esclusivamente nel contesto di esercizio delle funzioni pubbliche attribuite all’indagata. Pertanto, l’ordinanza deve essere annullata sotto tale assorbente profilo.
Per lo stesso motivo è stata annullata l’ordinanza nei confronti di Ciciotti che, non essendo in carica non potrebbe né reiterare i reati né inquinare le prove. E oltretutto l’obbligo di firma non cambierebbe nulla. Anche nei suoi confronti, però, il Riesame ha rilevato “gravi indizi di colpevolezza”. In particolare, per la delibera riguardante il premio letterario intitolato a Vittoriano Esposito, “da una email del 20 settembre 2017, dalla locandina sul sito della Edizioni Croce e dalle intercettazioni riportate nell’ordinanza emerge con chiarezza che la delibera, sottoscritta da Ciciotti, quale vicesindaco, e da Giampiero Attili quale segretario comunale, non poteva essere stata approvata il 9 settembre 2017. E infatti dalle acquisizioni documentali dei carabinieri è emerso che la delibera è stata poi pubblicata il 4 ottobre 2017”.
Riguardo alle esigenze cautelari, l’essenziale motivazione di cui a pag. 517 non contiene né l’autonoma valutazione delle stesse in relazione alla specifica posizione di Ciciotti né degli elementi di fatto da cui possono desumersi i presupposti di cui alle lettere a) e c) dell’art. 274 c.p.p.. Ancora, difetta un’adeguata motivazione dell’efficacia deterrente della misura prescelta in relazione agli specifici pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione, non vedendosi in che modo l’obbligo di presentazione alla PG possa impedire reati o inquinamenti svolti esclusivamente nel contesto di esercizio delle funzioni pubbliche attribuite all’indagato. Pertanto, l’ordinanza deve essere annullata sotto tale dirimente profilo”.