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Impianti da sci ad Ovindoli, il Consiglio di Stato respinge l’appello della regione

Sandro Gentile di Sandro Gentile
20 Settembre 2021
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Ovindoli. Per ora habitat d’alta quota salvi, gli sbancamenti non possono partire; a Novembre la decisione nel merito da parte del TAR sul ricorso di SOA, LIPU, Mountain Wilderness, CAI e Salviamo l’Orso.
Presenti flora e fauna d’interesse internazionale, un patrimonio importantissimo e vulnerabile in piena epoca di cambiamenti climatici.
 
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Regione Abruzzo che aveva chiesto, al fine di far partire i lavori, l’annullamento della sospensiva decisa dal TAR L’Aquila in merito alla realizzazione di nuovi impianti da sci a Ovindoli, in pieno Parco regionale del Sirente-Velino.
La decisione del TAR era seguita al ricorso presentato da Stazione Ornitologica Abruzzese, LIPU, Salviamo l’Orso, Mountain Wilderness e CAI che contestano la realizzazione di nuovi impianti di risalita e piste con relativi sbancamenti a Valle delle Lenzuola, una zona ancora integra del Parco.
Ricordiamo che il TAR dell’Aquila ha per ora sospeso l’autorizzazione concessa dalla regione perché, ad un primo esame, non ha convinto il fatto che la Valutazione di Incidenza per le opere sia stata decisa da un geometra del comune di Ovindoli, non esperto in materie naturalistiche, e che il progetto fosse stato variato durante l’iter di approvazione senza rinnovare il procedimento di autorizzazione paesaggistica da parte della Sovrintendenza. Il TAR aveva fissato quindi l’udienza per la decisione nel merito per il 17 novembre 2021.
Dichiara l’Avv. Herbert Simone, difensore delle associazioni “Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza da un lato perché la Regione non è riuscita a dimostrare con le sue deduzioni la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sospensiva concessa dal TAR e dall’altro valutando come opportuno che in vista della decisione di merito, con l’udienza del TAR già fissata per il 17 novembre, tutta la vicenda rimanga per così dire congelata. Ciò tenuto anche conto della rilevanza degli habitat e delle specie che sarebbero oggetto dell’impatto in caso di avvio dei lavori, circostanza che aveva fatto optare il TAR per la concessione della sospensiva. Riteniamo che il nostro ricorso abbia evidenziato molte criticità del procedimento con cui la Regione ha autorizzato questi interventi in aree estremamente importanti per la fauna e la flora, con specie protette addirittura a livello internazionale, che verrebbero spazzate via con i vasti sbancamenti previsti su oltre dieci ettari. Il tutto spendendo, in piena epoca di cambiamenti climatici, diversi milioni di euro di fondi pubblici. Questione, quella della crisi climatica, che la regione non ha tenuto in alcuna considerazione nella sua valutazione. Ora lavoreremo alacremente sulle nostre motivazioni per dimostrare davanti al TAR gli errori della regione”.
Di seguito, l’ordinanza del Consiglio di Stato pubblicata poco fa:

sul ricorso numero di registro generale 7465 del 2021, proposto dalla Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

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Lipu–Lega Italiana Protezione Uccelli, Mountain Wilderness Italia Onlus, C.A.I. Club Alpino Italiano, Stazione Ornitologica Abruzzese O.N.L.U.S., Associazione per la Conservazione dell’Orso Bruno Marsicano Salviamo L’Orso Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della cultura, il Ministero della difesa e il Ministero della Transizione Ecologica, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

dell’Associazione Italiana WWF Italia Onlus, del Parco Naturale Regionale “Sirente – Velino”e della ditta Noleggio Sci Pierleoni di Rita Benvegnu, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
del Comune di Ovindoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Pasquali e Fabio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sandro Pasquali in L’Aquila, via Cardinale Mazzarino, n. 71;
della società Leitner S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Silvia Fasano in Roma, viale delle Milizie, n. 9;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sede dell’Aquila, n. 123/2021, resa tra le parti;

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lipu–Lega Italiana Protezione Uccelli, della Mountain Wilderness Italia Onlus, del C.A.I. Club Alpino Italiano, della Stazione Ornitologica Abruzzese O.N.L.U.S., della Associazione per la Conservazione dell’Orso Bruno Marsicano salviamo l’orso Onlus, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della cultura, del Ministero della difesa, del Comune di Ovindoli e della società Leitner S.p.a.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2021 il consigliere Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Stefania Valeri, Herbert Simone, Sandro Pasquali, per sé e per l’avvocato Marco Baldi, e l’avvocato dello Stato Paola Maria Zerman;

 

Considerato che il ricorso richiede più puntuale approfondimento nel merito, anche con riferimento alle due questioni poste a fondamento dell’impugnata ordinanza, e che è opportuno che alla decisione relativa, già fissata dal primo giudice alla data del 17 novembre 2021, si pervenga re adhuc integra;

Ritenuto che la fissazione dell’udienza di merito ad una data prossima è circostanza avente valore assorbente per la decisione della presente fase cautelare, anche alla luce delle deduzioni rese sul punto dalla Regione appellante, di per sé non idonee a dimostrare la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile;

Ritenuto, quindi, di dover respingere la domanda cautelare;

Ritenuto che, alla luce delle concrete circostanze inerenti al giudizio, sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello cautelare n. 7465/2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2021, con l’intervento dei magistrati:

 

 

Luigi Maruotti, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Nicola D’Angelo, Consigliere.

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