Avezzano. Dimezzate le ore di sostegno a un bambino disabile. Si è concluso con il rigetto dell’appello proposto dal ministero dell’Istruzione il lungo iter giudiziale che ha affrontato la delicata vicenda di uno studente avezzanese con una grave disabilità, cui, nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, erano state dimezzate le ore di sostegno.
Il tribunale di Avezzano, infatti, aveva accolto il ricorso presentato dagli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia inteso ad ottenere il risarcimento del danno, nella misura di 500 euro per ogni mese, causato della riduzione del numero di ore di sostegno nelle attività scolastiche per un periodo di 7 mesi nell’anno scolastico 2012/13, inizialmente previsto per l’orario cattedra del docente (rapporto 1 a 1) e poi dimezzato (passando a 9 ore), configurando una discriminazione indiretta ai sensi della specifica legge del 2006 sulle Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Nel proporre appello alla Corte d’appello dell’Aquila avverso l’ordinanza emessa in primo grado, il ministero contestava, oltre ad una serie di questioni preliminari (tutte respinte dalla Corte), la non sussistenza di atti di discriminazione in danno del minore, essendosi verificata una situazione di effettiva indisponibilità di personale docente in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, né l’assistenza del docente di sostegno, secondo la ricostruzione ministeriale, costituirebbe l’unico strumento di integrazione nel mondo della scuola, ed ancora per aver il Giudice di prime cure trascurato i limiti oggettivi costituiti dalle risorse umane e finanziarie al momento disponibili.
La Corte d’Appello ha rigettato l’appello evidenziando che l’integrazione del disabile è un diritto di rango costituzionale e l’amministrazione non ha la facoltà di ridurre le ore di sostegno, se permane la gravità dell’handicap assunta nel Piano Educativo Individuale (PEI), invocando ragioni di bilancio.
Il collegio giudicante, composto dal presidente relatore, Silvia Rita Fabrizio, e dai due consiglieri, Francesco Filocamo e Alberto Iachini Bellisarii, ha, infatti, stabilito che “l’amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per i servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal Piano, ma ha il dovere di assicurare l’assegnazione, in favore dell’alunno, del personale docente specializzato, anche ricorrendo, se del caso, là dove la specifica situazione di disabilità del bambino richieda interventi di sostegno continuativi e più intensi, all’attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell’alunno disabile all’istruzione, all’integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini”.
A giudizio della Corte, pertanto, la riduzione delle ore di sostegno si risolve in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all’attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico. La conseguenza della predetta contrazione, a fronte di una non corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza “una discriminazione indiretta, vietata dalla legge 67 del 2006, art. 2, per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell’amministrazione pubblica preposta all’organizzazione del servizio scolastico che abbia l’effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni, il che è evidentemente avvenuto nel caso di specie”.
“La sentenza della Corte d’Appello anche se criticabile per aver confermato una misura risarcitoria non adeguata al pregiudizio sofferto dallo studente per ben 7 mesi”, ha spiegato l’avvocato Salvatore Braghini, “stabilisce due principi di assoluto rilievo, in primis perché riconosce che l’inserimento e l’integrazione nella scuola rivestono un’importanza fondamentale per le le famiglie, la scuola e la società nel suo complesso, oltre che, ovviamente, per lo stesso disabile, favorendone il recupero e la socializzazione, al punto da non potersi anteporre questioni di bilancio ai bisogni certificati dello studente, ed ancora, con riferimento alla non necessità di fornire una specifica prova delle conseguenze dannose che si producono in capo al minore, giudicate dalla Corte al quanto prevedibili nei casi di arbitraria riduzione delle ore assegnate all’educatore di sostegno”, ha concluso, “essendo sufficiente dimostrare che ci sia stata violazione del diritto all’istruzione del disabile”.