Aielli. Diffamazione contro l’avvocato Casciere dopo la morte di Sara Sforza, Guanciale: risarcimento deciso esclusivamente in sede civile.
L’avvocato Stefano Guanciale, legale di Leonardo Casciere, chiarisce: il giudice non ha compiuto alcun accertamento sulla sussistenza o meno di danni, trattandosi di una valutazione che potrà e dovrà svolgere un giudice in sede civile.
Dopo la morte di Sara Sforza, l’avvocato Leonardo Casciere è stato oggetto di diffamazione sui social. Recentemente, il Tribunale ha deciso di applicare la messa alla prova nei confronti di un’imputato, senza però pronunciarsi sul risarcimento dei danni subiti dal legale.
A fare chiarezza oggi è il suo difensore, l’avvocato Stefano Guanciale, che spiega come la valutazione del danno spetti esclusivamente alla magistratura civile e non a quella penale.
“Mi permetto di inviare qualche breve considerazione in ordine alla notizia relativa ad uno dei procedimenti che ha visto coinvolto, nella qualità di persona offesa, il collega avvocato Casciere. Collega che ho seguito, come suo difensore, in tutti i processi che sono stati instaurati per le diffamazioni che ha dovuto subire, processi nei quali non si è avuta alcuna assoluzione nel merito”. Ha dichiarato l’avvocato Stefano Guanciale.
“Senza entrare in noiosi tecnicismi, mi limito a sottolineare che l’istituto della messa alla prova (Map), pur non prevedendo lo svolgimento di attività istruttoria dibattimentale, ovverosia la presenza nel processo di testimoni, presuppone che il giudice escluda che dagli atti del processo emergano ragioni per portare al proscioglimento nel merito dell’imputato.
La Map, inoltre, comporta l’affidamento dell’imputato (per diversi mesi) al servizio sociale, ai fini dello svolgimento di un programma di trattamento elaborato dall’ufficio esecuzione penale esterna (UEPE), e dello svolgimento, sempre da parte dell’imputato, di attività lavorativa di pubblica utilità non retribuita.
Nel caso da poco deciso dal Tribunale, processo che riguardava un’unica persona, preme rilevare che il giudice non ha compiuto alcun accertamento sulla sussistenza o meno di danni, trattandosi di una valutazione che potrà e dovrà svolgere un giudice in sede civile.
La messa alla prova, difatti, non ha alcuna incidenza sulle valutazioni che la magistratura civile, una volta investita del caso, potrà e dovrà compiere sul diritto al risarcimento dei danni sofferti dalla persona offesa.
In altri procedimenti, nei quali non è stata applicata la c.d. MAP, e dove è stato svolto effettivamente un accertamento sul danno, sono state emesse – anche per un solo commento contenente una o due parole dal tenore offensivo – condanne per euro 3000,00 (a titolo di mera provvisionale) e condanne per euro 5000,00, oltre il pagamento delle spese legali per ogni grado di giudizio.
Capisco che qualcuno possa emozionarsi anche per poco, tuttavia ritengo che gli oltre 40 anni spesi dall’avvocato Casciere nell’esercizio della professione di avvocato impongano qualche attenzione in più da parte di chi fornisce informazioni alla stampa”.
Diffamazione social dopo la morte di Sara Sforza, nessun risarcimento per il suo difensore







