Pescasseroli. Guardiaparco a lavoro nel territorio del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per accertare le richieste di indennizzo da parte di chi dichiara di aver ricevuto danni al proprio bestiame per via delle incusioni di lupi, orsi oppure altri animali selvatici. Questa mattina, la direzione del Parco ha deciso di “fare un po’ di chiarezza” e spiegare chi può richiedere indennizzi, come può farlo e soprattutto quali sono le condizioni che vanno accertate e documentate, dall’azienda che accede alla procedura e poi dai sopralluoghi e dei Guardiaparco.
“Il rapporto tra mondo della zootecnia e grandi carnivori, specie in montagna dove tutto è più difficile, è sempre stato conflittuale, tanto che nel passato questo rapporto ha rischiato di compromettere la sopravvivenza del lupo (un tempo considerato addirittura specie nociva) e dell’orso marsicano, che ancora oggi corre il rischio di estinzione”, scrive in una nota il Parco nazionale, “negli anni ’80, riconoscendo il valore dell’attività agricola e zootecnica, l’allora Parco Nazionale d’Abruzzo, introdusse la pratica degli indennizzi: ovvero il giusto riconoscimento ad allevatori e agricoltori dei danni arrecati dalla fauna al bestiame e alle coltivazioni.
Quella pratica, negli anni si è evoluta ed è stata opportunamente adottata da tutte le Regioni, cui compete la gestione della fauna, e successivamente attribuita, limitatamente al territorio dei Parchi Nazionali, agli stessi Enti Parco”.
Cosa significa indennizzare i danni da fauna?
Significa riconoscere il valore delle attività agricole e zootecniche: come tassello imprescindibile dei tessuti socio-economici dei territori.
Significa riconoscere il valore ecologico, culturale, etico, della fauna: come elemento insostituibile e prezioso degli ecosistemi naturali.
Significa riconoscere questi ecosistemi naturali come vera e unica Casa dell’uomo e che il loro equilibrio passa attraverso la nostra capacità di costruire convivenza con tutti coloro con cui è condivisa.
Da un punto di vista pratico, indennizzare i danni da fauna è come avere una sorta di polizza assicurativa: la collettività, nelle vesti dello Stato o delle Regioni, riconoscendo importanza alla Natura e alle attività zootecniche, decide di farsi carico dei danni provocati dagli animali selvatici per perseguire un bene comune.
Un po’ come quando si stipula la polizza per la propria auto, necessaria per circolare e garantire se stessi e gli altri, in occasione di un incidente stradale.
Esattamente come avviene per gli incidenti stradali, il riconoscimento dell’indennizzo è subordinato ad alcune condizioni:
• che il guidatore abbia la patente in corso di validità
• che questa sia adeguata al veicolo guidato;
• che l’auto abbia una polizza assicurativa in corso di validità;
• che il veicolo sia in regola con la revisione
• e, infine, che il guidatore non abbia uno stato psicofisico alterato.
Nell’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise gli indennizzi per i danni da fauna seguono quanto previsto da un apposito Regolamento del 2011, approvato con il parere della Comunità del Parco, ovvero dei rappresentanti delle 3 Regioni, delle 3 Provincie e dei 24 Comuni.
Il regolamento, disponibile sul sito del Parco, prevede norme e procedure, distinguendo in relazione all’area Parco, propriamente detta, e a quella che un tempo era la Zona di Protezione Esterna, ora divenuta quasi ovunque Area Contigua in forza di quanto previsto dalla legge 394/91.
Tale aspetto è una vera rarità nel panorama nazionale in quanto il PNALM è l’unico Parco che provvede al pagamento dei danni da fauna anche al di fuori dei propri confini proprio grazie ad una norma che, riconoscendo l’importanza di tutelare specie come l’orso marsicano, il lupo, l’aquila reale ed altri rapaci, attribuisce allo stesso PNALM l’obbligo di supportare allevatori, agricoltori ed apicoltori.
Le procedure connesse al pagamento di un indennizzo per danno fauna prevedono alcuni passaggi che, di regola, si riassumono in:
• segnalazione del danno al Parco;
• sopralluogo per accertamento da parte dei Guardiaparco;
• procedure amministrative per l’attribuzione dell’importo in base a valori di mercato;
• accettazione dell’importo da parte dell’allevatore;
• pagamento.
Quando tutto fila liscio, diciamo nel 90% dei casi, tra la segnalazione del danno e il pagamento dello stesso passano in media circa 60 giorni.
Ovviamente i tempi si allungano nei casi in cui ci sono contestazioni di vario genere.
Proprio in forza di queste procedure, dei tempi oggettivamente stretti, del fatto che allevatori e agricoltori sono tutelati nei confronti dei danni, ma anche e dell’importanza di tutelare l’orso marsicano, lo scorso anno la Regione Abruzzo ha chiesto al Parco di provvedere al pagamento degli indennizzi per i danni da orso marsicano anche nei territori comunali esterni all’Area Contigua del PNALM.
Il tutto, previsto con la DGR 254/2020, è stato sancito con un accordo firmato dal Presidente del Parco Cannata e dal Vicepresidente della Regione Imprudente.
Quello che sembrerebbe un percorso facile e senza problemi comporta ovviamente una serie di difficoltà che il Parco cerca di assolvere nel migliore dei modi. Tra questi il sopralluogo da farsi entro le 24 ore, così da poter rilevare tutti gli elementi utili a garantire il riconoscimento del danno e il pagamento dell’indennizzo.