Il Vicepresidente del Consiglio Regionale Giovanni D’Amico (PD) ha depositato oggi, durante la seduta ordinaria della V^ Commissione Consiliare Affari Sociali e Tutela della Salute, di cui è componente, la sentenza della Corte Costituzionale, la n. 361 del 13.12.2010, secondo la quale i poteri del Commissario del Governo non sono sovraordinati a quelli del Consiglio regionale. Come si legge nella sentenza, tale provvedimento è stato giudicato “privo dei necessari requisiti previsti dalla Costituzione per poter essere ritenuta atto legislativo, e pertanto insuscettibile fin dalla sua origine di determinare effetti di alcun genere”, in quanto “è stato approvato non già dal Consiglio regionale, cui l’art. 121 Cost. demanda l’esercizio delle potestà legislative attribuite alla Regione, ma da altro organo del tutto privo di tale investitura”. “La decisione dei giudici Costituzionali riveste particolare importanza – continua l’esponente del Partito Democratico – in quanto delinea i confini dei poteri del Commissario ad acta nell’ambito dell’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’articolo 20, secondo comma, della Costituzione, rispetto all’attività legislativa regionale, affermando che “la disciplina contenuta nel secondo comma dell’art. 120 Cost. non può essere interpretata come implicitamente legittimante il conferimento di poteri di tipo legislativo ad un soggetto che sia stato nominato Commissario del Governo.” Dunque, il Commissario ad acta nominato dal Governo non può essere incaricato da quest’ultimo di adottare una legge regionale; il potere legislativo è infatti proprio del solo organo rappresentativo della Regione, ovvero del Consiglio regionale. “Ho chiesto al Presidente della V^ Commissione di portare la decisione della Corte Costituzionale a conoscenza del Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio e a tutti i Consiglieri – continua D’Amico. I poteri di Chiodi, in qualità di Commissario alla Sanità nominato dal Governo, hanno dei limiti costituzionali e non possono in alcun modo invadere gli spazi di competenza propri del Consiglio Regionale, che è l’organo deputato dalla nostra Costituzione all’esercizio del potere legislativo. La sentenza assume un valore fondamentale, visto che lo stesso Consiglio di Stato ha recepito come atto lesivo del diritto alla salute la chiusura dell’ospedale di Guardiagrele, consolidando il principio della sovranità riconosciuta alle Assemblee Legislative anche per gli atti di risanamento del Sistema Sanitario. E’ auspicabile che Gianni Chiodi, nella sua qualità di Presidente della Regione, voglia cessare dalla sua costante attività di svilimento delle istituzioni della Regione Abruzzo”.