Canistro. L’ex primo cittadino di Canistro Angelo Di Paolo, interviene sulla vicenda dell’acqua Sant’Anna e delle concessioni minerarie. “La preoccupazione espressa con il mio precedente intervento sull’operato dell’ARIC nella gestione delle concessioni minerarie si rivela, purtroppo, del tutto fondata. L’ARIC ha escluso la società Sant’Anna sul presupposto di una carenza documentale che poi si è rivelata non essere tale.
Aspetto inquietante della vicenda è che, il presidente Donato Cavallo ha ammesso l’errore ma lo ha definito un “errore banale”. Salta all’occhio la gravità dell’affermazione, in quanto se la Sant’Anna non fosse intervenuta con un formale reclamo non sarebbe stata di certo riammessa, risultando esclusa per un errore valutativo, appunto, “banale”! Ci si domanda, allora, quale interesse ci sia ad escludere dalla gara il più importante gruppo aziendale nel settore delle acque minerali, solido finanziariamente e sempre in regola con il Fisco. Piuttosto, ci si domanda, sono state esaminate e valutate dall’ARIC le condotte dell’operatore Santa Croce negli altri bandi? È a conoscenza l’ARIC, che con sentenza n. 512 dello scorso 8 novembre è stato definitivamente accertata la correttezza dell’esclusione della Santa Croce nella gara per la concessione Sponga del 2015 per irregolarità del DURC? E’ a conoscenza la stazione appaltante delle violazioni fiscali della società per oltre 30 milioni di Euro, tanto da essere stata annullata anche l’aggiudicazione della precedente gara con sentenza del Tar dell’Aquila n. 341 del 18 giugno 2021 (dichiarando che “sulla base della documentazione versata agli atti emerge, con meridiana
evidenza, la carenza in capo alla contro interessata dei requisiti di partecipazione e la violazione del principio di continuità nel possesso di detti requisiti”), sentenza confermata dal Consiglio di Stato nell’aprile 2022? Ed ha valutato la Commissione di gara che nel luglio del 2017 furono sequestrate e poi confiscate dalla Regione 8,5 milioni bottiglie della Santa Croce riempite con acqua minerale della Sponga in difetto di titolo concessorio (revocato, appunto, per irregolarità del DURC nel gennaio 2016)? Tanto, si spera, consideri ora la Stazione appaltante (se non lo ha già fatto), in quanto il Consiglio di Stato più e più volte ha ribadito il principio secondo cui “le inadempienze e le gravi negligenze durante l'esecuzione di un precedente contratto legittimano l'esclusione dalla gara dell’impresa” (sentenza n. 6763 del 7 ottobre 2019).
Ed ancora, come è possibile che la Santa Croce sia stata ammessa alla gara – come già evidenziato nel mio precedente intervento – se vi è una norma regionale, mai dichiarata incostituzionale, che esclude la partecipazione dell’azienda che si trova una situazione di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata? Norma che mira a tutelare l’affidamento di un bene pubblico, preziosissimo, come l’acqua minerale, escludendo legittimamente chi, a causa della sua condizione di gravissimo indebitamento, non è in grado di offrire sufficienti garanzie di stabilità economico-finanziaria, tanto da assicurare l’efficiente sfruttamento di un bene comune per ben vent’anni. Sembra che, ad oggi, nulla di tutto ciò sia stato considerato! E allora ci si domanda, perché? Cui prodest?”. Conclude Di Paolo.