Carsoli – Dal Consigliere capo gruppo di minoranza del Comune di Carsoli dott. Domenico D’Antonio riceviamo e pubblichiamo la seguente nota integralmente:
AFFARI GENERALI O AFFARI PARTICULARI?
“Osservando la modalità di svolgimento dell’attività amministrativa del Comune di Carsoli vengono alla luce elementi che potrebbero costituire “casi di scuola e di studio” per verificare l’operato degli Enti pubblici. Faccio due esempi: Pagamento spese legali: Come ho già fatto rilevare in Consiglio Comunale è singolare quanto succede nel nostro Comune.
- Si perdono cause per migliaia di euro, pur essendoci i presupposti per vincere la causa, perché il nostro Comune, inspiegabilmente non si costituisce;
- Si cerca di transare e, quindi pagare comunque degli importi con i soldi dei cittadini, anche quando nel corso di causa emergono elementi (stranamente fino a quel momento sconosciuti) che farebbero propendere per una completa vittoria;
- Riceviamo, quando veniamo condannati, pignoramenti presso la tesoreria per essere completamente soddisfatti;
- Cosa incredibile il Comune paga anche quando il giudice ci da completamente ragione e condanna la controparte al pagamento delle spese legali, solamente perché non si intende procedere con l’esecuzione immobiliare (come ebbe ad affermare il Sindaco: non si può procedere per appena 3.000€). Mi chiedo: perché i 3.000€ debbono pagarli i cittadini incolpevoli?
Selezione per conferimento incarico istruttore Direttivo Tecnico c/o Servizio Urbanistico:
La prima domanda che dovremmo porci è la seguente: per quale motivo ci si trova in tale situazione?
Qualche considerazione invece sulla procedura di selezione:
- Come mai si è deciso di ricorrere alla procedura art. 110, c.1 della legge 267/2000 che porta a definire non una graduatoria di merito ma una rosa di candidati idonei lasciando al Sindaco il potere di scegliere il candidato “migliore”?
- Su quali presupposti si è dichiarata, in seno alla conferenza di servizi del 03.04.2019, “l’assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente? Secondo quanto ricordato dalla Corte dei Conti “nei Comuni nei quali la dirigenza è assente, l’onere della previa ricognizione interna investe tutti i dipendenti; nei Comuni nei quali la dirigenza è prevista ….non è possibile, al contrario, procedere ad una selezione che tenga conto anche di categorie “diverse” da quella dirigenziale”.
- Come mai è stato modificato qualche giorno prima della selezione il regolamento uffici e servizi delineando i requisiti di ammissione?
- Come mai, nello schema di domanda, per le cause di inconferibilità si fa riferimento solo al d.lgs. 165 del 2001 e non anche al d.lgs 39 del 2013?
- L’art. 110 richiede in capo ai soggetti interessati il possesso di “comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”. Come mai è stato deciso di considerare soddisfatto tale elemento con il requisito dello svolgimento “per almeno due anni” di funzioni direttive alle dipendenze di una pubblica amministrazione quando proprio l’art. 19 del medesimo d.lgs 165/01 parla di “concrete esperienze di lavoro maturate almeno per un quinquennio”?
- Come mai nello stilare l’elenco degli ammessi, che non risulterebbe corretto, non sono stati fatti i dovuti approfondimenti normativi?
- Come mai nella determina di nomina della commissione esaminatrice (guarda caso composta esclusivamente da personale interno) viene semplicemente riportato che sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse tra i soggetti individuati ed il ruolo da svolgere, e non si dichiara che è stata verificata l’insussistenza di cause di incompatibilità? Tanti dubbi che vorremmo fossero chiariti prima di procedere alla selezione”.