Avezzano. Cade a causa di una buca sul marciapiede: risarcita dal Comune con 3mila e 500 euro. “Il sinistro accadeva il 10/09/2018, la signora riportava danni fisici causa di una caduta avvenuta per la presenza di una buca nel cemento del marciapiede privo di pavimentazione”. Ha dichiarato Augusto Di Bastiano, presidente del Centro giuridico del cittadino.
‘Con nota del 14.03.2019 prot. n. 12889, il Dirigente dell’Unità di Progetto comunicava alla sig.ra il rigetto della richiesta perché a suo dire erano emersi elementi attestanti un comportamento gravemente negligente da parte della sig.ra , che nella circostanza non poteva non rendersi conto della situazione e pertanto avrebbe potuto e dovuto evitare la buca e transitare in altro luogo; inoltre lo stesso faceva presente che, poiché può essere fatto rientrare nell’ordinaria diligenza richiesta ad un pedone l’esigenza di dover guardare a terra per evitare eventuali ostacoli, la caduta poteva e doveva essere ricondotta esclusivamente al comportamento negligente dalla danneggiata e non alla mancata manutenzione da parte dell’Ente’. “IL 03.08.2023 prot. n. 51269, l’Avvocatura Comunale evidenziava che, al fine di definire la controversia e scongiurare l’eventuale costituzione in giudizio del Comune potrebbe ipotizzarsi la possibilità di trovare un accordo riconoscendo alla danneggiata un risarcimento parziale comprensivo delle spese legali in quanto:
1) pur condividendo, in linea generale, le considerazioni del Comandante Montanari circa l’obbligo di diligenza gravante sull’utente nell’utilizzo della cosa pubblica, nel caso di specie non si può ignorare l’orientamento della giurisprudenza sia di merito, sia di legittimità che configura la responsabilità per cose in custodia quale sostanzialmente di tipo oggettivo, rispetto alla quale costituisce onere dell’Ente proprietario della strada quello di dimostrare di aver adottato tutti i comportamenti necessari atti a scongiurare la presenza di insidie sulla superficie della strada o del marciapiede ed in particolare di aver adeguatamente sottoposto a manutenzione la cosa pubblica;
2) eventi del tipo di quello in esame vengono il più delle volte definiti con sentenza di condanna dell’Ente al risarcimento del danno invocato con connessa condanna alla refusione delle spese di lite, con qualche sporadica eccezione di riduzione del risarcimento per riconoscimento di responsabilità concorsuale al 50% del danneggiato (e quindi condanna alle spese ridotta della medesima percentuale) e solo in rare occasioni con rigetto della domanda”.