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Assolto ufficiale giudiziario, il giudice: richiesta pignoramento va eseguita senza deleghe

Redazione Cronaca di Redazione Cronaca
27 Novembre 2012
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Avezzano. Una interessante e innovativa sentenza è stata pronunciata dal Giudice del tribunale di Avezzano Dr. Stefano Venturini. Nel procedimento penale interessato era imputato Bruno Faenza, ufficiale giudiziario del tribunale di Avezzano per il reato previsto e punito dall’articolo 328 del codice penale (rifiuto in atti d’ufficio). Secondo l’accusa, il predetto ufficiale giudiziario, nello svolgimento delle proprie mansioni, avrebbe indebitamente rifiutato atti del proprio ufficio che per ragioni di giustizia avrebbe dovuto compiere senza ritardo; più precisamente l’accusa ha sostenuto che Bruno Faenza non avrebbe effettuato una serie di pignoramenti sebbene più volte sollecitato con atti formali e a distanza di tempo dall’avvocato interessato, giustificando tale sua omissione con il fatto di non avere individuato il luogo dell’abitazione del debitore o di aver trovato chiuso i locali in cui il debitore stesso svolgeva la propria attività. Faenza era difeso dall’avvocato Paolo Novella il quale ha sostenuto l’insussistenza del reato contestato all’ufficiale giudiziario, poiché per l’integrazione del reato di cui all’articolo 328 del codice penale è necessario che colui che richiede a un pubblico ufficiale il compimento di atti del proprio ufficio deve essere abilitato a formulare tale tipo di richiesta; in altre parole la richiesta di pignoramento non può essere formulata da chiunque. Nel caso in esame le varie richieste di pignoramento non sono state effettuate dall’avvocato indicato nella procura quale difensore e il procuratore del creditore, bensì da un altro avvocato che risultava essere semplice domiciliatario e, pertanto, non abilitato a formulare tale richiesta. In considerazione di tale situazione il Giudice ha ritenuto di assolvere Faenza con formula piena.

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