Avezzano. Nel mese di giugno è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 150 il Dl 76/2013 recante novità importanti in materia di immigrazione. La prima è relativa ai flussi di ingresso e prevede che da oggi, prima di presentare la richiesta
nominativa per far giungere in Italia ed assumere un lavoratore straniero, bisognerà verificare presso il Centro per l’impiego “l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata”. Pertanto prima di procedere all’assunzione si dovrà dimostrare di aver cercato personale tra i disoccupati italiani o immigrati. Precedentemente tale controllo era previsto dal Testo Unico sull’immigrazione ma si considerava una formalità poiché veniva effettuato dopo la presentazione della domanda per i flussi, che veniva trasmessa anche al Centro per l’impiego affinchè diffondesse l’offerta di lavoro in Italia per venti giorni, ma anche in caso di esito positivo il datore di lavoro poteva comunque optare per l’assunzione dall’estero. Altra novità riguarda la programmazione degli ingressi per chi viene in Italia per corsi di formazione professionale o per tirocini. Il tetto massimo verrà fissato ogni tre anni, entro la fine di giugno, con un decreto del Ministero del Lavoro congiuntamente con i Ministeri dell’Interno e degli Esteri. Inoltre arrivano anche nuove risorse per il “Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”, perchè il decreto del Governo vi fa confluire le somme non utilizzate che erano state destinate all’emergenza Nord Africa. Infine il decreto si occupa anche dei casi si emersione nei quali a causa della mancanza dei requisiti previsti dalla legge per il datore di lavoro, come il reddito o la decisione di quest’ultimo di non assumere dopo aver presentato la domanda, di fatto venivano penalizzati i lavoratori stessi. Pertanto, qualora la domanda sia stata respinta “per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro” ma siano stati versati i millle euro forfettari, gli arretrati di tasse e contributi ed il lavoratore possa comunque provare la sua presenza in Italia almeno dal 2011, verrà rilasciato “un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato”. Il decreto interviene anche nei casi in cui il rapporto di lavoro finisca con un licenziamento o con le dimissioni prima che sia completata la procedura di regolarizzazione. Purchè ci sia la prova di presenza di italia dal 2011, il lavoratore potrà avere un permesso per attesa occupazione. Il datore che aveva presentato la domanda di regolarizzazione sarà comunque tenuto a pagare tasse e contributi fino alla data di cessazione del rapporto.