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Aigae: “Sentenza storica Consiglio di Stato accoglie ricorso contro annullamento bando per Guide Parco della Maiella”

Redazione Attualità di Redazione Attualità
15 Luglio 2022
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L’Aquila. “Siamo al giugno 2021 quando una sentenza anomala del Tar Abruzzo annulla il Corso per Guide Parco del Parco Nazionale della Maiella, dietro richiesta del Collegio Guide Alpine Abruzzo che ritengono illegittima la possibilità di partecipazione per le Guide Ambientali Escursionistiche (come già accadeva in diversi altri parchi con almeno 700 GAE in possesso del titolo di Guida Parco)”.

Inizia così una nota inviata alla stampa dal direttivo nazionale dell’ Associazione italiana guide ambientali escursionistiche.

““Il principio di diritto che si ricava è che il criterio di competenza dei rispettivi ruoli risiede non nel tipo di ambiente in cui le attività si svolgono, bensì nel tipo di attività svolta, alla luce del test di proporzionalità”. Questa una delle frasi chiave con cui il Consiglio di Stato ha accolto in pieno il ricorso di AIGAE, che rafforza per l’ennesima volta la sentenza 459/2005 della Corte Costituzionale e coglie finalmente, come più volte dall’Associazione evidenziato, l’importanza dell’inaggirabile TEST DI PROPORZIONALITÀ previsto dall’Unione Europea: il lavoro di accompagnamento con una Guida Ambientale Escursionistica (GAE) rispetta l’equilibrio tra “l’esigenza di garantire l’incolumità e la sicurezza degli escursionisti ed il principio di concorrenza”. Appoggio totale ad AIGAE dimostrato da parte del Parco stesso, insieme alla Regione Abruzzo e al Ministero della Transizione Ecologica coesi nella presentazione del ricorso, prodotto attraverso una robusta documentazione depositata dall’Avvocatura di Stato e all’intenso lavoro del coordinatore per la regione Abruzzo, Salvatore Costantini”, continua la nota.

“La sentenza del Consiglio di Stato riconosce con chiarezza che la figura professionale della GAE e i compiti disegnati dal bando in esame per quanto concerne il Parco nazionale della Majella, “sono conformi a quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, dall’art. 117 Cost., e dalle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza nell’ambito delle professioni nonché alla Direttiva UE 2018/958 in materia di corretto funzionamento del mercato interno e di accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio.” Altra importante specifica ed indicazione: non spetta al legislatore regionale istituire nuove figure professionali protette nè regolamentarle, poiché questa competenza è riservata in modo esclusivo al legislatore statale, come indicato nella sentenza: “…le GAE e le Guide del Parco non costituiscono una specializzazione della figura professionale regolamentata degli Accompagnatori di media montagna giacché il legislatore regionale non può istituire nuove figure professionali protette (con relativi titoli abilitanti), rientrando questa competenza nell’ambito della competenza riservata dall’art. 117 Cost. in modo esclusivo al legislatore statale. La Corte costituzionale inoltre ha chiarito l’ambito operativo delle Guide alpine: trattasi dell’attività di accompagnamento in montagna (“montagna” che è impossibile definire, una volta caduto il criterio altimetrico) su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche – precluse alle Guide Ambientali Escursionistiche – o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose””.

“Una sentenza importantissima che mette ufficialmente la parola fine a questo balletto protezionistico: i nostri limiti operativi quindi non sono nel “dove” ma nel “come” si accompagna, laddove sono le famose “corde, piccozze e ramponi” dove da sempre diciamo che sia ambito esclusivo della Guide Alpine. Come Guide Ambientali Escursionistiche, ci impegnano ad operare in totale sicurezza, senza esporre i turisti escursionisti, fruitori del nostro servizio, a condizioni di pericolosità in sentieri in cui è richiesto l’utilizzo di tecniche e di attrezzature alpinistiche. È una sentenza che rende finalmente giustizia al nostro operato e che fa per altro seguito alle numerose precedenti che già ci avevano dato ragione (tribunali di Macerata, Pescara, Pesaro, Bolzano, Teramo, Belluno, TAR Piemonte e tante inutili dispersioni di energia e risorse per ribadire ciò che era già acclarato) stabilendo legalmente il limite per l’accompagnamento da parte nostra” le parole di Salvatore Costantini, coordinatore regionale Abruzzo e consigliere nazionale AIGAE.

“La montagna non ha padroni, è finalmente tempo di esercitare la nostra attività, nel principio di libera concorrenza delle libere professioni. Ora si volti definitivamente pagina, e si operi al passo con le leggi e con il mercato dell’escursionismo accompagnato”. Conclude il Presidente nazionale AIGAE Davide Galli, che aggiunge “Confrontiamoci finalmente su scambi formativi e culturali tra le diverse figure professionali, nel rispetto delle caratteristiche e delle differenze portando vantaggio alla frequentazione consapevole e sicura delle tantissime aree interne del nostro paese. Rilancio l’appello al CAI e al nuovo Presidente Antonio Montani, figura autorevole sia nel ruolo che per la storia personale, perché istituisca e coordini finalmente un tavolo di lavoro congiunto che veda ragionare il mondo dell’accompagnamento volontario e professionale”.

 

SCARICA LA SENTENZA

Sentenza CDS n. 5871_2022_testo evidenziato

 

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