Carsoli. Era stata accusata di omicidio stradale, quarantacinquenne assolta dopo anni “perché il fatto non sussiste”.
Termina con l’assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato, il lungo travaglio di una donna oggi quarantacinquenne di un paese del Reatino, un patimento che ha avuto origine il 29 giugno 2018 quando fu accusata di omicidio stradale con l’aggravante di essersi data alla fuga successivamente al sinistro.
Il fatto si era verificato all’altezza del bivio di Tufo di Carsoli nel territorio del comune sulla strada di collegamento con Tagliacozzo, dove da anni si verificano sinistri mortali, molte volte riconducibili al modo di guida da parte dei conducenti delle moto di grande cilindrata.
Nella circostanza, perdeva la vita un giovane centauro di trentacinque anni originario della regione Campania ma domiciliato a Roma per motivi di lavoro, a seguito di un sinistro stradale, dove la conducente dell’altro mezzo aveva subito una lieve collisione con una delle tre moto che la sorpassavano ad una velocità elevatissima non minimamente consentita dal codice della strada.
L’imputata, a cui non è mai stata ritirata la patente di guida e né tantomeno sospesa, che non venne mai sottoposta ad alcool e droga test successivamente al fatto e che non vennero mai richieste misure cautelari nonostante che la contestazione prevedesse già da allora l’applicazione delle misure cautelari personali, venne accusata dalla Procura della Repubblica di Avezzano non solo di aver provocato la morte del centauro che terminava la sua corsa in un terrapieno posto a circa cento metri dallo svicolo, decedendo subito dopo il trasporto in elisoccorso presso l’ospedale dell’Aquila per i gravissimi traumi subiti; e fu accusata di non aver prestato soccorso alla vittima dandosi così alla fuga, allontanandosi dall’intersezione stradale in direzione Tufo, per raggiungere la sua abitazione posta ad una ventina di chilometri in Provincia di Rieti.
In virtù delle capillari indagini svolte da parte dei Carabinieri della Stazione di Carsoli e dalle immagini acquisite dalle telecamere pubbliche collocate in città, si è potuto riscontrare il passaggio sequenziale delle moto, ma non dell’autovettura in questione che fu tuttavia rintracciabile sia dalla testimonianza di uno dei motociclisti presenti e sia dal fatto che la stessa imputata segnalò con idonea denuncia – querela nella stazione dei Carabinieri del luogo di sua residenza, il danneggiamento subito dalla sua autovettura a seguito del comportamento altrui, effettuato dal conducente della moto, moto che l’imputata dopo un modesto scostamento, non vide più sulla careggiata a seguito del fatto che il centauro si incanalò all’interno di un terrapieno in lieve discesa presente ad una quarantina di metri dal bivio, fino a scomparire nel terrapieno, dove terminò la sua corsa.
Da tali iniziali fattori fu possibile reperire dati sufficienti all’identificazione dell’imputata e la Procura competente con successivo incarico peritale ebbe modo di ricostruire la cinematica del sinistro, dinamica che sarà poi successivamente ricostruita anche dal consulente tecnico di parte della difesa Alghero Vincenti nel corso dell’istruttoria dibattimentale tenutasi davanti al Tribunale di Avezzano nella persona della dottoressa Francesca D’Orazio.
L’imputata infatti, secondo il capo di imputazione una volta fermatasi al centro della strada dovendo svoltare a sinistra, effettuava la manovra senza accertarsi di poter compiere la manovra in piena sicurezza provocando l’incidente con l’aggravante di essersi data successivamente alla fuga.
Dall’istruttoria dibattimentale e dalla ricostruzione storica del sinistro avvenuto attraverso l’audizione di svariati testi sia dell’accusa che della difesa, si è arrivati alla formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato, visto che è emerso che nel tratto di strada sussisteva un divieto di transito dei veicoli a due ruote di qualsiasi natura come da ordinanza numero 19 del Dirigente della Provincia dell’Aquila settore viabilità del 28 aprile 2018, ordinanza emessa a seguito non solo dei sinistri in precedenza avvenuti, ma anche per i lavori che si stavano facendo per l’ampliamento della sede stradale e miglioramento del fondo, ordinanza che oltre ad inibire il transito ai veicoli a due ruote, limitava per i lavori in corso la velocità ai tutti gli altri veicoli nel tratto specifico a soli 40 km/h, velocità ampiamente e di gran lunga superata dal centauro.
Dalla complessa ricostruzione del fatto, grazie anche alle perizie effettuate sul luogo del sinistro, si è potuto escludere ogni forma di responsabilità dell’imputata D.S.G., che nonostante la richiesta di condanna del P.m. è stata assolta con la formula del non aver commesso il fatto, escludendo quindi l’aggravante dell’essersi data alla fuga subito dopo il sinistro, accogliendo così le richieste del difensore della donna, l’avvocato Roberto Verdecchia.








