Avezzano. Il giudice del lavoro Giuseppe Giordano boccia la legge Fornero. Questa volta cinque ricorrenti (4 docenti e un Ata di 3 istituti comprensivi marsicani), avendo un’anzianità contributiva minima (tra i 17 e 25 anni di servizio) hanno lamentato un torto opposto, vale a dire l’essere state collocate a riposo d’ufficio prima del compimento dei 66 anni, età che attualmente costituisce limite invalicabile per la maggior parte dei dipendenti pubblici in base alla riforma pensionistica. Secondo il Giudice del lavoro di Avezzano le 5 ricorrenti non dovevano essere pensionate dall’amministrazione scolastica a partire dal 01.09.2014, anno scolastico in cui le stesse compivano 65 anni, ma al termine dell’anno scolastico successivo, ossia dal 1° settembre 2015, e tanto ha ordinato di fare al Ministero dell’Istruzione. In pratica le 5 ricorrenti hanno compiuto 65 anni nel 2014 e al 31 dicembre 2011 – secondo l’interpretazione autentica della legge Fornero contenuta nel decreto legge 101 del 2013 – le stesse avrebbero maturato i requisiti per beneficiare, in quanto donne, della pensione anticipata di vecchiaia all’epoca vigente per le donne di 61 anni di età con almeno 20 anni di contributi o 15; ciò pur non avendo conseguito 40 anni di contributi o quota 96 (60 o 61 anni più 36 0 35 anni di servizio). “A rendere del tutto speciale la vicenda – affermano gli avvocati della UIL scuola Salvatore Braghini e Renzo Lancia, difensori delle ricorrenti – sono le motivazioni del Giudice del lavoro di Avezzano. L’ordinanza infatti ha stabilito che “la norma di interpretazione autentica sopra richiamata, avendo ancorato l’applicazione del limite ordinamentale previgente (65 anni) al fatto che una dipendente avesse maturato prima del 31.12.11 i requisiti per fruire della pensione anticipata di vecchiaia (61 anni di età e 15 o 20 di contributi) ha creato disparità di trattamento con i colleghi uomini che, a parità di requisiti di età e di contributi, hanno potuto fruire del nuovo regime previdenziale (considerato più favorevole da quanti, come le cinque ricorrenti, avendo una contribuzione minima, hanno interesse a prolungare l’età pensionabile)”. Per tale motivo il Giudice ha disapplicato la norma di interpretazione autentica della legge Fornero, dando seguito all’orientamento della Corte di Giustizia in base al quale, in presenza di una disciplina nazionale per la quale risulti accertata la violazione dei principi di non discriminazione sanciti dall’ordinamento comunitario, il giudice può e deve procedere alla “disapplicazione” della norma interna. Gli avvocati Braghini e Lancia sostengono che “la decisione del Giudice potrebbe avere un impatto su tutto il territorio nazionale, inducendo le amministrazioni a non collocare le dipendenti donne in pensione, se quest’ultime, avendo una bassa soglia contributiva, non intendono essere collocate a riposo a 65 anni, pur avendone compiuto 61 entro il 31.12.2011”. Ora l’amministrazione dovrà richiamare in servizio le dipendenti, assicurando loro il posto illegittimamente reso vacante e coperto con personale supplente o assegnato provvisoriamente. Piena soddisfazione ha espresso anche il segretario regionale della UIL Scuola Enio Taglieri, il quale ha evidenziato che “qualunque meccanismo determini una discriminazione non può essere tollerato e deve trovare pronta censura da parte del sindacato, che, nel caso si è fatto promotore dell’iniziativa al fine di ripristinare parità di trattamento tra uomini e donne”.