Avezzano. Sulla gestione dei depuratori nella Marsica interviene di nuovo Augusto Di Bastiano, responsabile del centro giuridico del consumatore. “Il Consiglio regionale, con provvedimento n. 179/4 dell’11.3.2014, ha approvato la presente legge: modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17.12.1997, il comma 17 è sostituito dal seguente: “Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli impianti di depurazione, realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell’ARAP l’Azienda regionale delle aree produttive che provvede alla relativa gestione nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza”. Si stanno dando competenze a soggetti non competenti in materia, con aggravio di spese per noi cittadini che paghiamo la depurazione al CAM ed il CAM dovrà il consorzio industriale. Il CAM ha una struttura tecnica legata alla depurazione di tutto rispetto non la si aiuta certo parcellizzando il servizio e togliendo ad essa il nuovo depuratore della città di Avezzano. Noi utenti siamo stanchi di pagare doppioni ,la Regione deve tendere ad unificare i servizi e non a parcellizzarli. L.R. 29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17.12.1997 è nata pe rilanciare le aree produttive dei territori abruzzese ed ad essa deve tendere e non a gestire depuratori. La modifica apportata dal consiglio Regionale Regione Abruzzo, inserisce un elemento di confusione sulla unificazione dei servizi relativa alla gestione delle acque. A mio avviso è tutta una contraddizione con quanto prevede la L.R. 12 aprile 2011, n. 9. Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo. In essa leggiamo art.5. Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale – di seguito denominato ATUR – coincidente con l’intero territorio regionale Art 6. Al fine dell’attuazione della presente legge e della nuova delimitazione di cui al comma 5, viene costituito il soggetto d’ambito individuato nell’ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l’ATUR. All’ERSI sono attribuite, ai sensi dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d’Ambito soppressi. 10. In ciascuna Provincia del territorio regionale è istituita l’assemblea dei sindaci – di seguito denominata ASSI – per l’esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del Piano d’Ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione. L’assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione. L’Assemblea dei Sindaci è integrata dai Sindaci dei Comuni di altre province che sono soci del soggetto gestore che opera prevalentemente nella provincia. Le maggioranze e le presenze previste nel comma 11 e nei regolamenti di cui al comma 12 sono determinate tenendo conto di tale integrazione. La partecipazione ai lavori dell’assemblea è gratuita. Art-32. Dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati: la legge regionale n. 70 del 26 luglio 1997 (Modifica legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (risorse idriche)), l’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1997, (Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/ 94), i commi da 1 a 13 dell’art. 1 della legge regionale del 21 novembre 2007, n. 37 (Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo) ed il comma 95 dell’art. 1 della legge regionale n. 16 del 21 novembre 2008 (Provvedimenti urgenti e indifferibili). Sono comunque abrogate le norme non compatibili con quelle della presente legge