Avezzano. Bloccata la vendita all’asta di una casa: il Tribunale di Avezzano accoglie l’opposizione degli avvocati.
Il Tribunale di Avezzano ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dagli avvocati Roberto e Cesidio Di Salvatore del Foro di Avezzano nell’interesse di una persona fisica consumatore residente nella Marsica, contro Penelope SPV s.r.l società cessionaria di Intesa San Paolo SpA di un presunto credito di circa 150.000,00, che ha promosso l’azione esecutiva.
In particolare gli avvocati Di Salvatore, nell’interesse della loro assistita debitore esecutato in proprio e quale erede del defunto coniuge, hanno mosso numerose contestazioni procedurali e di merito inerenti il mutuo fondiario ipotecario erogato originariamente da Intesa San Paolo e costituente titolo legittimante l’azione di recupero forzoso del credito vantato e più in particolare: a) la carenza di legittimazione attiva in capo alla Cessionaria Penelope SPV s.r.l., non essendo stato stipulato alcun contratto di cessione tra Intesa San Paolo s.p.a. e Penelope SPV s.r.l. e non risultando l’inclusione del credito nell’operazione di cessione indicata nella Gazzetta Ufficiale depositata in atti; b) difetto di capacità processuale in capo alla Penelope SPV s.r.l. che non risulta iscritta nell’apposito albo degli intermediari finanziari autorizzati ex art. 106 TUB; c) prescrizione del credito per assenza di atti interruttivi; d) nullità del pignoramento per indeterminatezza del credito non essendo specificate le rate impagate; e) indeterminatezza del mutuo con riferimento al piano di rimborso, al regime finanziario e alla modalità di calcolo degli interessi, nonché usurarietà degli interessi moratori, con rideterminazione della somma dovuta decurtata da quella richiesta in ripetizione per circa 41.000,00; f) insussistenza della morosità alla data della risoluzione con decadenza del beneficio del termine; g) invalidità dell’ipoteca.
Il Tribunale Ufficio Esecuzioni Immobiliari, nella persona della dott.ssa Francesca Greco, ritenuta assorbente e dirimente l’eccezione relativa alla prescrizione del credito per assenza di atti interruttivi e quindi la sussistenza dei gravi motivi derivanti dal fumus e dal periculum in mora per la opponente quali presupposti necessari per disporre la sospensione cautelare della procedura, ha accolto l’invocata sospensione della vendita dell’immobile gravato da ipoteca sulla scorta della sola predetta eccezione e condannato la società opposta Penelope SPV s.r.l. alla parziale rifusione delle spese di lite in favore dell’opponente persona fisica, disponendo la prosecuzione del giudizio nel merito davanti ad altro Giudice.
Precisano gli avv.ti Roberto e Cesidio Di Salvatore: “confidiamo ragionevolmente di ottenere la conferma del provvedimento cautelare di sospensione dal Giudice di merito davanti il quale il giudizio deve essere riproposto, ricorrendone ampiamente le condizioni anche per le altre eccezioni sollevate in via cautelare e che verranno tutte riproposte stante la loro fondatezza. E’ stato fondamentale, però, avere scongiurato la ormai imminente vendita della casa in cui abita l’esecutata con i propri familiari, al fine di far valere le ragioni della stessa con la dovuta calma e serenità”.
Concludono poi “auspichiamo l’intervento del Legislatore, già in altre occasioni similari sollecitato, al fine di meglio disciplinare l’ormai dilagante fenomeno del cd. recupero crediti selvaggio da parte di fantomatiche società prive di scrupoli e nel contempo dare la possibilità agli stessi debitori esecutati di rientrare in possesso degli immobili pignorati magari allo stesso prezzo di acquisto a corpo, ovvero in modo forfettario a fronte di vari milioni di euro di crediti, versato dalle società cessionarie notoriamente irrisorio, senza bisogno di partecipare alle aste le cui procedure sono complesse e per certi versi insidiose come ben noto”.