L’Aquila. La prefettura dell’Aquila comunica che, come è noto, i decreti legge 7 gennaio 2022, n. 1, e 6 agosto 2021, n. 111, disciplinano compiutamente lo svolgimento delle attività didattiche sul territorio nazionale in costanza di emergenza sanitaria pandemica da Sars-Covid 19.
La recente giurisprudenza di merito (T.A.R. Campania, decreto n. 19 del 10 gennaio 2022), ha chiarito come “le ordinanze emergenziali si giustificano nell’ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, nell’urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l’abbia regolata”, ribadendo inoltre che “non residua spazio alcuno per disciplinare l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario”.
Si può dunque agevolmente evincere da quanto disposto anche successivamente dal decreto, che qualsivoglia ordinanza sindacale volta a disciplinare la fruizione dei servizi educativi non potrà prescindere dalla disciplina di rango primario e, inoltre, non potrà prescindere dalla previa acquisizione del qualificato parere della competente Autorità Sanitaria, unica deputata in tal senso, in assenza del quale il provvedimento risulterebbe manifestamente carente nel profilo della motivazione atta a giustificarne l’adozione.
I sindaci del territorio provinciale, quindi, sono stati invitati dal Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, a valutare con la massima accuratezza l’eventuale adozione di ordinanze in materia, agendo comunque sempre in conformità alle norme nazionali e facendo riferimento alle indicazioni che puntualmente vengono rese dall’azienda sanitaria locale competente.
Eventuali ordinanze già adottate in difformità alla regola generale, e in difetto delle necessarie motivazioni, risultano censurabili in sede di valutazione da parte del giudice amministrativo e, pertanto, ne appare opportuno il loro tempestivo ritiro.