Civitella Roveto. Il sindaco di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi, ha emesso un’ordinanza con cui contenere la diffusione del covid 19, che sarà in vigore fino al gennaio.
Il contenuto nel dettaglio:
1) I pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande del tipo bar, gelaterie e pasticcerie;
a) osservino l’orario di chiusura alle ore 1:00 tutti i giorni della settimana;
b) osservino per il giorno 31.12.2021 l’orario di chiusura alle ore 22:00;
2) Relativamente ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande del tipo bar, gelaterie e pasticcerie dalle ore 18 del giorno 31.12.2021 alle ore 6 del 01.01.2022 sarà vietata la somministrazione di bevande alcoliche;
3) È vietato lo svolgimento di qualsiasi attività straordinaria (compleanni, feste, aperitivi, karaoke e ogni altra attivita del genere, comunque denominata che comportino intrattenimenti musicali e non);
4) Per i ristoranti, con decorrenza immediata e fino al 10.01.2021 è vietato lo svolgimento di attività straordinarie che comportino intrattenimenti musicali e in generale di qualsiasi tipo;
5) A tutti i titolari e/o gestori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande:
• di vigilare, all’interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto
delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti
dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata
iniziativa di presidio e sicurezza anti assembramento e/o anti-contagio;
• di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli
ed altri mezzi idonei di informazione;
• di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;
• che le attività di ripristino delle aree occupate quale ampliamento delle attività di somministrazione avvengano entro e non oltre i quindici minuti dall’orario stabilito per la chiusura;
• di provvedere a rendere inutilizzabili da parte dei passanti tavoli, sedie, ombrelloni e ogni struttura presenti all’esterno dei locali; Il titolare dell’autorizzazione risponde dell’osservanza di quanto disposto ed in caso di inosservanza, oltre all’applicazione delle sanzioni della normativa di riferimento vigente, verrà presa in considerazione l’opportunità di ridurre ulteriormente gli orari di chiusura del pubblico esercizio.
6) È vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse.