Celano. Il Comune di Celano comunica ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontisti di strade, aree verdi e di fondi agricoli a provvedere, agli interventi di seguito elencati:
1) piantagioni, alberi e siepi (Art. 29 del codice della strada e art. 26 comma 6, del D.P.R. n. 495/1992): mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine privato occultando la segnaletica stradale pubblica dalla distanza e dall’ angolazione necessaria o dell’illuminazione pubblica;
2) manutenzioni delle ripe (art. 31 del codice della strada): regolazione, sagomatura delle scarpate e dei cigli siti all’interno di aree private prospicienti a quelle pubbliche o di uso pubblico, alla viabilità pubblica o al pubblico passaggio, contro possibili franamenti o cedimenti del corpo stradale e per la sicurezza generale;
3) smaltimento di materiali abbandonati o rifiuti in discariche abusive: rimozione dei rifiuti dal fondo privato manomesso e manutenzione periodica del fondo al fine di contenere il rischio di propagazione di incendi, il diffondersi di malattie, la proliferazione di insetti e animali randagi ed erbe infestanti;
4) manutenzione di scarpate, canali o pozzi privati: se abbandonati restituirli al decoro; se ricoperti o intasati, ripulitura delle erbe di sfalcio, fogliame, detriti o qualsivoglia materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque o provochi il ristagno.
5) superfici usate come deposito di veicoli o pezzi di veicoli tipo rimessa: rivestimento cementizio del suolo al fine di evitare infiltrazioni inquinanti delle falde acquifere.
6) materiali di scarto derivanti dagli interventi di pulizia individuale: smaltimento presso i centri di raccolta rifiuti differenziati presso le località San Marcello e Via della Nocella.
Si avverte che:
- qualsiasi danno a cose o a persone dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento degli obblighi prescritti dalla presente ordinanza sarà verificato e perseguito nei termini di legge, nulla escluso e/o accettato;
- nell’eventualità in cui gli interessati non provvedano e in caso di urgenza, i lavori venissero eseguiti in sostituzione dall’Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, verranno addebitate le spese in capo ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e/o dei terreni interessati.
Si dispone che:
i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi e normative che regolano la materia, come di seguito indicato:
1) la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese le sanzioni penali previste dalle normative in materia di tutela dell’ambiente; ogni altra violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs. 267/2000;
2) nel caso di procurato incendio o innesco di incendio a seguito della mancata manutenzione, a decorerre dal termine consentito per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, al propietario negligente sarà applicata una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000, non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00;
3) chiunque cagioni un incendio è punito come previsto dall’art. 11 della Legge n. 353 del 21.11.2000 mediante denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 423 e 423 bis c.p.