Avezzano. Con una sentenza pubblicata a dicembre 2017, la Corte d’Appello dell’Aquila, ha confermato il risarcimento dei danni di 10 mensilità in favore di un docente di Religione di scuola secondaria di II grado di Avezzano (Aq) a causa dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi. Il collegio, presieduto dalla dottoressa Rita Sannite (Presidente Sezione Lavoro Corte di Appello), ha avvalorato la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Avezzano, Giuseppe Giordano, che, con la sentenza del 13 gennaio 2015, aveva accolto l’istanza risarcitoria del docente, inserito nella graduatoria del primo e ultimo concorso regionale indetto per tale categoria nel 2004 e in servizio nella scuola senza soluzione di continuità dal 1993.
Si tratta di una pronuncia che premia il lavoro svolto dallo studio legale degli avvocati del foro di Avezzano, Salvatore Braghini e Renzo Lancia, che hanno evidenziato i particolari profili giuridici del docente di Religione, convincendo la Corte adita dal MIUR della lesione subita dal docente nella sua carriera scolastica. La Corte territoriale, pur rigettando l’appello incidentale, confermando la sentenza del Giudice di prime cure anche nel punto in cui non aveva accolto la richiesta di riqualificazione del rapporto di lavoro dell’insegnante per ottenere la conversione dell’ultimo contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, si pone quale punto di riferimento della giurisprudenza delle Corti regionali. Le motivazioni della Corte aquilana, infatti, appaiono del tutto convincenti, analitiche nel rigettare le eccezioni del MIUR, ben articolate e soprattutto supportate da una disamina magistrale della normativa coinvolta e della più recente giurisprudenza, partendo da quella comunitaria per passare al diritto interno, declinandone i principi alla specifica disciplina dei docenti di religione di cui alla legge 186/03.
La Corte d’appello osserva che la particolarità del sistema di reclutamento dei docenti di religione, introdotto dalla legge 186/03, che ha istituito due distinti ruoli regionali, non giustifica affatto che detto reclutamento avvenga in modo da lasciare scoperti un numero rilevante di posti per un tempo potenzialmente indefinito, posti cioè destinati a rimanere vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico in quanto privi di titolare, e, quindi, posti che costituiscono, come ha affermato la Cassazione (22252/16), organico di diritto.
La peculiarità del reclutamento dei docenti di religione non incide, infatti, sulla regolamentazione del rapporto, lasciato allo Stato italiano, riservandosi la Chiesa esclusivamente un intervento di controllo non sul tipo di rapporto, bensì sulla persona dell’insegnante di religione cattolica, attraverso i meccanismi del rilascio dell’idoneità e della partecipazione alla fase della nomina, onde sia garantita la conformità del docente a determinati standard di natura sia culturale che etica.
Quanto al danno, la Corte afferma – in continuità con l’orientamento anche di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione – che il termine illegittimamente apposto determina una perdita di chance dell’occupazione alternativa migliore e tale è anche la connotazione intrinseca del danno, seppur più intenso, ove il termine sia illegittimo per abusiva reiterazione dei contratti.
Ora – precisano gli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia – il Miur, nel bandire il nuovo concorso per docenti di religione, non avendo reso permanente la graduatoria del concorso svoltosi nel 2004, non potrà non prevedere una corsia preferenziale per quei docenti che sono collocati in quella graduatoria da 13 anni senza esito alcuno. E’ una questione di giustizia. Si tratta di garantire la loro posizione per una quota dei posti disponibili mediante lo scorrimento delle graduatorie regionali già esistenti. E’ l’unico modo per evitare una disparità di trattamento rispetto a quanti hanno potuto beneficiare di un piano straordinario di assunzione mediante il meccanismo dello scorrimento dalle Gae.