Avezzano. Accolto dal giudice del lavoro di Avezzano, Giuseppe Giordano, il ricorso di una docente che, immessa in ruolo nel 2005 nella provincia di Treviso, aveva chiesto con la mobilità straordinaria di essere trasferita in una scuola del Lazio (Frosinone). La docente aveva partecipato alla fase B dei trasferimenti ma non aveva ottenuto nessuna delle scuole indicate nel primo ambito scelto, venendo destinata a una scuola dell’ambito numero 2 d’Abruzzo (Istituto Comprensivo di Carsoli), con individuazione mediante contratto triennale con il dirigente scolastico. Anche in questo caso l’algoritmo del Miur mostrava però le sue disfunzionalità, in quanto non teneva nel debito conto la successione delle fasi dei trasferimenti, tanto che nell’ambito scelto in primis dalla ricorrente risultavano approdate ben 4 docenti della fase C, ossia della fase riservata ai docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2015-2016 in seguito all’attuazione del piano straordinario assunzionale.
In altre parole, l’errore del programma che ha gestito i trasferimenti consiste nell’aver omesso l’assegnazione di una scuola a una docente che aveva un diritto di precedenza, sul primo ambito scelto, rispetto ai colleghi che partecipavano a una fase di mobilità successiva. La docente si rivolgeva agli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, che presentavano ricorso d’urgenza per denunciare il macroscopico errore nella sequenza dei trasferimenti effettuati, a causa del mancato rispetto delle fasi, e invocando a sostegno dell’urgenza, tra l’altro, l’impoverimento professionale conseguente alla mancata assegnazione di una scuola di titolarità nella provincia eletta dalla ricorrente. Il Giudice del lavoro, dr. Giordano, nei giorni scorsi ha emanato il provvedimento cautelare con cui ha accolto in pieno le richieste avanzate dai legali della docente, sospendendo il trasferimento della ricorrente presso l’ambito numero 2 della Regione Abruzzo e ordinando all’amministrazione resistente di rivalutare l’assegnazione della sede di lavoro della ricorrente medesima nell’ambito n. 17 della Regione Lazio. L’avvocato Salvatore Braghini sottolinea il particolare valore giurisprudenziale dell’ordinanza, in quanto il Giudice ha ravvisato la sussistenza del periculum nella circostanza che la ricorrente perderebbe i vantaggi professionali legati all’anzianità che potrebbe maturare, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio in via ordinaria, come titolare di una sede scolastica posta nelle vicinanze della propria residenza. Il che configura una perdita di professionalità non suscettibile di riparazione economica.