Canistro. “Su quest’argomento abbiamo fatto tante riunioni, e altre ne faremo, perché ci sta a cuore innanzitutto la salvaguardia dei livelli occupazionali”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli a proposito della vicenda della Santa Croce di Canistro. “Sto lavorando da tempo – spiega Lolli – insieme ai sindacati, a Confindustria e al sindaco per trovare una soluzione che tuteli i 70 lavoratori dell’azienda. Purtroppo la proprietà finora ha fatto muro, ma noi profonderemo un impegno diuturno per arrivare ad una conclusione soddisfacente per i dipendenti”. La concessione per la fonte S. Croce – Sponga, ubicata nel comune di Canistro, era stata rilasciata alla società Sorgente S. Croce spa con decreto del Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo n. 1871 del 4.10.1979, prorogata e rinnovata fino al 4.10.2014 e – con deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 30.09.2014, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la nuova assegnazione in concessione della sorgente – veniva disposta la proroga della concessione per un periodo di 6 mesi con conseguente differimento del termine ultimo alla data del 4.04.2015, agli stessi patti e condizioni previgenti. In vista dell’approssimarsi della scadenza della concessione mineraria, con determina n. DI8/6 del 25.02.2015 il dirigente del Servizio Risorse del territorio ed attività estrattive della Regione disponeva di indire una gara con procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell’offerta considerata più vantaggiosa attraverso una valutazione comparativa delle istanze. Il bando di gara veniva pubblicato sul Burat della Regione Abruzzo in data 13.03.2015 (Speciale n. 27) nonché sul sito web della Regione con scadenza 20.04.2015. Due le aziende che hanno risposto al bando: Mastrocesare srl di Avezzano e Sorgente Santa Croce spa di Roma. Con determina n. DI8/28 del 23.06.2015 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore di quest’ultima; inoltre è stato deciso di procedere agli adempimenti connessi alla richiesta di documentazione per l’avvio delle fasi successive, compresi quelli inerenti il rilascio della concessione; e di sospendere, come normativamente prescritto, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva fino alla conclusione delle attività di verifica dei requisiti generali di partecipazione previsti, procedendo – per esigenze di celerità del procedimento – alla pubblicazione degli esiti di gara, fatti salvi gli effetti derivanti dall’eventuale esito negativo dei controlli e l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. Il Comune di Canistro in data 8.05.2015 ha presentato al Tar di L’Aquila un ricorso per l’annullamento e la riforma, previa sospensione, della determinazione DI8/5 del 25.02.2015. Il Tar non ha disposto la sospensiva e ha fissato l’udienza di merito per il giorno 7.10.2015 e a, a seguito della presentazione di una richiesta di sospensione cautelare del Comune di Canistro per motivi aggiuntivi, aveva rinviato al 21.10.2015 l’udienza camerale (poi nuovamente rinviata al 16 dicembre) alla quale il Servizio aveva prodotto una ulteriore memoria. Il Servizio regionale ha acquisito solo in data 24.09.2015, dallo sportello Inps, il Durc irregolare della azienda aggiudicataria e, con nota del 21.10.2015, ha dato avvio alla procedura dell’annullamento all’aggiudicazione, ai sensi della legge n. 241/1990, avvenuta con la determina n. DI8/28 del 23.06.2015 di aggiudicazione definitiva limitata alla rispondenza dei requisiti. Successivamente lo studio legale della Sorgente Santa Croce spa, Mastroianni-Fasciani, con nota del 30.10.2015 ha trasmesso memorie difensive e contestuale istanza di revoca per autotutela in relazione alla comunicazione 264870 del 21.10.2015. Si evidenzia che l’aggiudicazione provvisoria viene dichiarata dalla Commissione di gara ed è sottoposta ad approvazione della Stazione appaltante; nel caso in cui poi non venga approvata, entro 30 giorni, vale la previsione del silenzio-assenso; pertanto il provvedimento di aggiudicazione definitiva emesso con DI8/28 del 23.06.2015 è stato limitato alla rispondenza dei requisiti previsti dal bando di gara. Così come prescrive l’art. 48 comma 2, del D.lgs 163/2006, il possesso dei requisiti dichiarati deve essere comprovato fino alla sottoscrizione del contratto/concessione e, in ogni caso, dall’aggiudicazione definitiva non discende alcun diritto a stipulare il contratto. “L’attività amministrativa della struttura regionale – conclude Lolli – è stata svolta secondo i dettami della legislazione vigente e in coerenza con i principi della trasparenza e della buona amministrazione pubblica”.