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Concessioni a Canistro, Di Paolo: legittima preoccupazione, non ripetere film già visto

Giada Salvati di Giada Salvati
17 Febbraio 2024
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Canistro. “Le notizie veicolate di recente tramite il TGR Abruzzo a proposito di una presunta aggiudicazione in favore dell’Operatore Economico Santa Croce srl della procedura per l’affidamento in concessione delle Sorgenti Sant’Antonio Sponga e Fiuggino non può che riaccendere preoccupazione in chi, come il sottoscritto, e come l’intera comunità di Canistro, ha già vissuto per quasi 10 anni. Per questo, non posso esimermi dal rilevare alcune criticità della procedura in corso, al fine di dare un contributo positivo e preventivo, onde scongiurare l’ennesimo fallimento.” Ad affermarlo l’ex sindaco di Canistro, Angelo Di Paolo.

“L’ARIC – che pure ha introdotto nel Disciplinare di gara, al paragrafo 8 la norma della legge regionale sulle acque minerali 15/2002 (art. 36 comma 2), secondo cui “La concessione non può essere rilasciata se il richiedente è in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell’ordinamento civilistico vigente” – ha poi fatto, inspiegabilmente, marcia indietro anche rispetto alla propria posizione rappresentata e difesa avanti alla giustizia amministrativa, con il procedimento ancora pendente avanti al Tar di Pescara.

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Ci si chiede allora cosa (e soprattutto chi) sia intervenuto per paralizzare l’efficacia di una norma regionale escludente l’operatore che si trova in concordato preventivo, peraltro, nel caso della Santa Croce, ancora non approvato dall’assemblea dei creditori (chiamata a pronunciarsi il 3 luglio prossimo).
Non convince di certo quanto espresso nella sezione Chiarimenti della piattaforma che gestisce la procedura telematica, laddove si giustifica la partecipazione della società gravata da tale procedura perché si paventa un contrasto con le competenze dello Stato in materia di ordinamento civile e concorrenza, atteso che tale questione non è stata mai impugnata avanti alla Corte costituzionale per dichiarare la norma regionale in contrasto con quella statale o con i principi giuridici ordinamentali. Peraltro, il Tribunale Fallimentare di Roma, che cura la procedura di ammissione al concordato della stessa società, ha autorizzato la partecipazione della Santa Croce S.r.l. alla gara in parola ma senza entrare nel merito della sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge regionale e dal Disciplinare di gara, che non competono affatto al predetto Tribunale.

Tanto più che proprio l’ARIC, agli inizi di agosto 2023 ha rettificato il Bando di gara, precedentemente regolato sulla base del Codice degli appalti (ai sensi del d. lgs. 50/2016) per conformarlo proprio alla legge regionale sulle acque (15/2002). E – si evidenzia – non è corretto invocare la norma statale anche perché il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che per la concessione di sfruttamento economico di un bene demaniale, qual è la sorgente idrica, non trova applicazione la disciplina generale dello Stato, se non per le questioni di carattere ambientale, stante “l’alterità e l’estraneità del procedimento di affidamento di una concessione mineraria alla specifica ed analitica disciplina degli appalti e delle concessione di servizi di cui al Codice dei contratti” (cfr. CdS, Sez. VI, sentenza n. 8122/2023).
E’ appena il caso di ricordare che tale norma regionale, invece, ha una sua ratio ben precisa, e cioè evitare che un bene comune come l’acqua minerale sia consegnato ad un’azienda che, per ritrovarsi in una situazione di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata, potrebbe non offrire sufficienti garanzie di stabilità economico-finanziaria, tanto da assicurare l’efficiente sfruttamento di un bene comune per ben vent’anni.

Ed è noto alla regione che i debiti della Santa Croce srl sono per la maggior parte dovuti a violazioni fiscali definitivamente accertate, tant’è che la precedente aggiudicazione in suo favore, quella riferita alla terza gara di appalto del 2019, è stata portata avanti nonostante tutte le segnalazioni del sottoscritto, n.q. di Sindaco di Canistro, concludendosi in un nulla di fatto per l’intervento di due sentenze (del Tar dell’Aquila, n. 341 del 18 giugno 2021, e del Consiglio di Stato, sez, V, che l’ha confermata con la sentenza n. 3218 del 26.04.2022) che hanno annullato l’aggiudicazione.
Se poi si guarda ai debiti riportati nel bilancio della Santa Croce del 2020, si può verificare che ammontano a 59 milioni Euro circa (di cui 34 con l’erario), e quelli della sua controllante, la Colella holding, a circa 46 milioni di Euro, per un totale di circa 101 milioni di Euro. E tra i debiti assistiti da garanzia, peraltro, vi sono anche gli immobili della Santa Croce ubicati nel Comune di Canistro, come si ricava dagli ultimi bilanci societari.
Anche per questi eventi, la Santa Croce, si trovava (e si trova) ad affrontare una procedura di esdebitamento (depositata il 21 marzo 2022 ma non ancora definita) presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma. Di qui la legittima preoccupazione che porta il sottoscritto, ex Sindaco di Canistro e Assessore regionale, a richiamare i soggetti deputati alle verifiche amministrative e contabili alla prudenza e allo scrupolo, effettuando per tutti gli Operatori Economici in gara i controlli necessari onde scongiurare che si ripeta un film già visto, con tutte le sgradite conseguenze che ne derivano per l’economia e gli sbocchi occupazionali di un territorio, troppe volte ingannato e vessato, e ancor peggio, abbandonato a se stesso”, conclude.

 

 

 

 

 

 

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