Oricola. L’onorevole del Pd Elisabetta Zamparutti ha presentato al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro dell’interno, un’interrogazione scritta sull’ex fornace Corvaia di Oricola. L’Associazione Italiana Esposti Amianto (AIEA) ha evidenziato, presso il sito ex fornace Corvaia di Golfarolo, nel Comune di Oricola (AQ), l’esistenza di una grave e persistente situazione di rischio e di possibile danno alla salute per i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito ex fornace Corvaia di Golfarolo, comune di Oricola (AQ) per la presenza di amianto nel sito in questione che non è stato rimosso né il relativo territorio è stato bonificato. Il capannone di diecimila metri quadri in cemento/amianto, aggredito da fattori antropici e naturali, è oggetto da circa un ventennio di sfaldamenti e crolli e che un cedimento definitivo accrescerebbe a dismisura l’amianto aerodisperso e risulterebbe verosimilmente devastante per la popolazione residente. La parlamentare vuole sapere perchè non si è provveduto né alla copertura con teli impermeabili fissati al suolo dei materiali classificati come pericolosi né alla rimozione del materiale accumulato nel cavo delle lastre di copertura del tetto e sul terreno né, più in generale, ad adottare tutte le misure, preliminari e/o definitive, indicate da ARTA per evitare che i materiali contenenti amianto fossero disturbati meccanicamente e/o aggrediti dagli eventi atmosferici. Le microfibre dell’amianto disgregato e corrotto, diffuse nell’aria e veicolate dal vento, sono, se inalate, letali e cancerogene anche a distanze notevoli, le ispezioni e gli esami effettuati dall’Agenzia per l’Ambiente ARTA Abruzzo hanno accertato e certificato la presenza di amianto in matrice friabile del tipo crisotilo o asbesto bianco e crocidolite o asbesto blu; il tempo trascorso dalle certificazioni ASL e ARTA che riferiscono di gravi rischi e pericoli è di tre anni e mezzo; a tal proposito va considerato che il materiale analizzato e il rapporto di prova saranno conservati dal laboratorio ARTA, dipartimento provinciale Teramo, per un periodo rispettivamente di 10 anni dalla data di esecuzione della prova analitica e per un periodo di 4 anni dalla sua emanazione. Il tempo massimo di trenta giorni previsto dall’ultima ordinanza del comune di Oricola per lo sgombero e la bonifica è scaduto da tre anni; il tempo trascorso dal sequestro penale e dalle prime notifiche sanzionatone è di due anni e mezzo; il tempo trascorso dall’emanazione della sentenza del Tribunale di Avezzano è di un anno e considerato che la sentenza a cui si fa riferimento è stata impugnata ed il procedimento è passato dal tribunale di Avezzano alla corte d’appello dell’Aquila si preannunciano tempi lunghi, ulteriori proroghe e rinvii. Si profila così uno scenario inaccettabile da parte di chi da decenni convive con l’amianto che necessita, a giudizio degli interroganti, da parte della pubblica amministrazione, l’esercizio dei poteri sostitutivi; emerge dunque una situazione di grave inadempienza e inottemperanza, rispetto a quanto stabilito dall’autorità Giudiziaria, dalle ordinanze sindacali e dalle vigenti leggi in ordine a: demolizione/rimozione delle strutture contenenti materiali pericolosi e amianto, lo smaltimento degli stessi e la bonifica del territorio; è necessario pervenire alla soluzione delle criticità evidenziate tenuto conto della documentazione già emessa e/o acquisita, dalla sentenza del procedimento n. 698/08 del tribunale di Avezzano, dell’ordinanza sindacale n. 21 (13 settembre 2007) del comune di Oricola, del decreto-legge n. 152/2006, stante il perdurante status di stallo della vicenda. L’onorevole chiede di sapere se quanto sopra riferito corrisponda al vero e se il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare non ritenga di inserire il sito ex fornace Corvaia di Golfarolo, comune di Oricola (AQ), nei siti di bonifica di interesse nazionale di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 settembre 2001 n. 468 (in riferimento all’articolo 1, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 426) o quali altri provvedimenti intenda adottare per permettere alla messa in sicurezza e la bonifica in tempi certi e brevi.